Spese di lite: omissione di pronuncia e compensazione immotivata nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 33874 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la mancata statuizione sulle spese del giudizio di prime cure, in presenza di accoglimento del gravame, integra un vizio di omessa pronuncia e non un semplice errore materiale emendabile con la procedura di correzione. La compensazione delle spese di lite è ammessa, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitate in motivazione e riferirsi a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Le ragioni addotte non possono essere illogiche né erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che aveva accolto il suo appello avverso la decisione di prime cure limitatamente alla regolamentazione delle spese giudiziali. La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per la TARI relativa all’anno 2016, di importo modesto, notificata per conto del Comune e affidata all’agente della riscossione.
Il giudice di appello aveva riformato la pronuncia di primo grado — che aveva accolto il ricorso originario — senza condannare gli appellati alla rifusione delle spese del primo grado e disponendo la compensazione di quelle del secondo grado. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sull’omessa pronuncia sulle spese di primo grado, sulla violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e sulla mancata considerazione della temerarietà della lite ai fini dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità per doppia statuizione conforme, rilevando che la doppia conforme non può configurarsi in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali dei gradi di merito, che attiene al thema decidendum della controversia. Il petitum del ricorrente riguardava proprio la riforma della sentenza di appello sulla regolamentazione delle spese di entrambi i gradi.
Quanto al primo aspetto, il giudice di appello non ha statuito sulle spese di prime cure, astenendosi da qualsiasi forma di regolamentazione nonostante l’accoglimento del gravame. Il principio di soccombenza è sancito dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che detta una disciplina specifica per il processo tributario. La mancata statuizione sulle spese costituisce un vizio della sentenza e non un semplice errore materiale emendabile con la procedura di correzione disciplinata dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., dovendosi far valere solo con i mezzi di impugnazione.
La Corte ha richiamato il principio di causalità, in virtù del quale la soccombenza prescinde dalle ragioni di merito o processuali che l’hanno determinata e dal fatto che il rigetto sia dipeso dall’esercizio di poteri officiosi. Il giudice di appello ha quindi contravvenuto a tale principio non pronunciando sulle spese del primo grado secondo la regola generale della soccombenza.
Sotto il secondo aspetto, la Corte ha ribadito che la compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, ma le gravi ed eccezionali ragioni che possono sorreggerla devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge.
Nella specie, il giudice di appello, ritenendo sussistenti giusti motivi per procedere alla compensazione ai sensi del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., non ha fornito alcuna motivazione alla disposta compensazione. Il ricorso è stato pertanto accolto nei termini specificati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Quanto alla responsabilità aggravata, la Corte ha rilevato che essa non ha formato oggetto di istanza da parte del contribuente né di esame da parte del giudice di appello.
Nota della Redazione
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