Leasing traslativo: applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. e spese sotto i minimi (Cass. civ. Sez. III n. 20653 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per i contratti di leasing risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 cod. civ., anche quando alla risoluzione segua il fallimento dell’utilizzatore, non potendo trovare applicazione analogica l’art. 72-quater legge fallimentare per i contratti già risolti. La qualificazione del contratto come traslativo attiene all’interpretazione del negozio, sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o dei requisiti minimi di motivazione. In tema di spese processuali, dopo il D.M. n. 55 del 2014 i parametri costituiscono criteri di orientamento della misura standard del compenso, e il giudice deve specificare i criteri di liquidazione in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi; il compenso per la fase di trattazione comprende quello per la fase istruttoria.
Il Fatto
Una società di leasing propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, rigettando la sua impugnazione, aveva confermato la decisione di primo grado. Il contratto di leasing finanziario, stipulato per la locazione di beni da cantiere, era stato risolto di diritto per inadempimento dell’utilizzatore, poi fallito.
La Corte territoriale aveva qualificato il contratto come traslativo e, applicando analogicamente l’art. 1526 cod. civ., aveva condannato la concedente a restituire al fallimento quanto ricevuto a titolo di canoni, dichiarando inammissibile la domanda di indennizzo proposta solo in comparsa conclusionale. Il fallimento, a sua volta, propone ricorso incidentale contestando la liquidazione delle spese, asseritamente inferiore ai minimi tabellari.
La Motivazione della Corte
I motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente perché connessi, sono dichiarati inammissibili. Quanto alla legge regolatrice del contratto, la Corte rileva che i vizi di violazione di legge denunciati sono infondati alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite n. 2061 del 2021, secondo cui, per i contratti risolti prima della legge n. 124 del 2017, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ. a quest’ultima figura, anche se alla risoluzione sia seguito il fallimento dell’utilizzatore.
La Corte esclude l’applicazione analogica dell’art. 72-quater legge fallimentare per i contratti risolti in data antecedente al fallimento, come nella specie. Le ulteriori censure, relative alla qualificazione del contratto come traslativo nonostante l’obsolescenza dei macchinari, non prospettano violazioni dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 cod. civ. e seguenti, ma contestano l’applicazione delle norme sostanziali.
Sul piano del riparto tra vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o del regime probatorio, non potendosi censurare la scelta tra più interpretazioni possibili del testo negoziale. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019. Nel leasing traslativo rilevano l’investimento totale rispetto al valore iniziale del bene, la composizione delle rate e l’entità della rata di riscatto, secondo Cass. Sez. Un. n. 19785 del 2015.
È invece fondato il ricorso incidentale. La Corte rileva che, dopo il D.M. n. 55 del 2014, i parametri tariffari individuano la misura economica standard della prestazione e il giudice deve specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi; la somma liquidata risulta inferiore al minimo dello scaglione di riferimento per effetto della detrazione del compenso per la trattazione, che comprende anche la fase istruttoria. Accolto il ricorso incidentale, la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rideterminazione delle spese e condanna della ricorrente principale al contributo unificato.
Nota della Redazione
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