Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e spese non ripetibili (Cass. civ. Sez. II n. 18134 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, eliminando ogni ragione del contendere e quindi l’interesse ad agire e a contraddire, rende inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. L’inammissibilità così dichiarata non consente la condanna alle spese, in mancanza di evidenza della fondatezza dei motivi. Essa non comporta altresì l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, riferibile solo al rigetto dell’impugnazione o all’inammissibilità originaria.
Il Fatto
Il ricorrente, c.t.u. in un giudizio in materia di servitù di passaggio coattivo, propone ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale che, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva ridotto l’importo liquidato al medesimo ausiliario.
Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente chiede che la Corte dia atto della sopravvenuta carenza di interesse: il Tribunale, con sentenza passata in giudicato, ha posto a carico delle parti soccombenti le spese di c.t.u., sì che lo stesso ausiliario ha ottenuto il rimborso di quanto anticipato. Le parti intimate non svolgono attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sopravvenienza dedotta integra una cessazione della materia del contendere. Nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile essa costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che ricorre quando sopraggiunga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere tra le parti.
Il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire si identifica con l’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Detto interesse va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Su questa base la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando a sostegno Cass. nn. 31119/2023 e 25557/2023. La pronuncia conferma un orientamento consolidato sulla sorte del ricorso divenuto privo di utilità per il sopravvenire di fatti estintivi.
Quanto alle spese, la Corte esclude la ripetibilità di quelle del giudizio di cassazione del ricorrente, in mancanza di evidenza della fondatezza dei motivi di ricorso. La statuizione riflette la particolare connotazione della vicenda, in cui la cessazione dell’interesse è sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.
Sul piano del contributo unificato, la Corte precisa che l’inammissibilità così dichiarata non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. Tale disposizione è riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione di inammissibilità originaria della stessa, richiamando sul punto Cass., Sez. Un., n. 28383/2020, Cass. n. 3542/2017 e Cass. n. 13636/2015.
Nota della Redazione
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