Interessi ultralegali determinati per relationem a foglio informativo allegato al contratto (Cass. civ. Sez. I n. 5363 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La misura del tasso degli interessi ultralegali, quale elemento che integra l’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 1346 c.c., può essere determinata o determinabile anche per relationem. L’art. 117 t.u.b., nel prescrivere che i contratti indichino il tasso d’interesse e ogni altro prezzo praticato, ammette il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, la cui identificazione sia suscettibile di attuarsi in modo inequivoco. L’obbligo di forma scritta per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente l’indicazione in cifre del tasso nel documento contrattuale. Quando il tasso è precisato in modo esplicito e diretto mediante cifra numerica contenuta in un documento materialmente allegato al contratto, la pattuizione è determinata, e non già mero richiamo a fonti esterne.

Il Fatto

La società correntista propone ricorso per cassazione, con sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto solo parzialmente la sua domanda. La società lamentava l’illegittimo addebito di una serie di poste nei rapporti bancari intrattenuti con la banca, dolendosi della mancata predeterminazione del tasso degli interessi ultralegali e della pattuizione di interessi usurari.

I giudici di merito avevano respinto entrambe le censure, ritenendo il tasso pattuito in modo determinato e trasparente e insussistente il superamento del tasso soglia. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo gruppo di motivi investe la determinatezza del tasso degli interessi ultralegali. La ricorrente sostiene che nei contratti di conto corrente e di affidamento non era indicata la misura degli stessi e che non era ammesso il richiamo a un foglio informativo o a un documento di sintesi.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1346 c.c. richiede che l’oggetto del contratto sia determinato o determinabile. L’art. 117 t.u.b. impone l’indicazione del tasso e di ogni altro prezzo, ma ammette che le parti fissino il saggio per relationem a documenti esterni. Il riferimento esterno può consistere in un tasso determinato o meramente determinabile. La Cass., sez. I, n. 17110 del 2019, citata dalla stessa ricorrente, si occupa del tasso variabile indicizzato, e ne ammette la legittimità a condizione che il cliente sia posto in condizione di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici, escludendo il rinvio a un generico top rate.

Il principio è poi confermato in relazione al leasing (Cass., sez. III, n. 28824 del 2023) e al mutuo indicizzato al parametro Libor (Cass., sez. II, n. 36026 del 2023). La Corte richiama il principio risalente per cui l’obbligo di forma scritta per la pattuizione di interessi ultralegali può essere soddisfatto per relationem, purché le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, idonei a consentire la concreta determinazione del tasso (Cass., sez. I, n. 10657 del 1996).

Nel caso concreto, secondo gli accertamenti di merito non sindacabili, il tasso risulta precisato in modo esplicito e diretto mediante una cifra numerica indicata in un documento materialmente allegato al contratto. Si tratta dunque di tasso determinato, non solo determinabile: non vi è rinvio a fonti esterne, ma un documento allegato che è parte integrante delle previsioni negoziali. Il primo motivo è quindi smentito nei fatti presupposti.

Il secondo motivo, che deduce il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che le ragioni di fatto del provvedimento impugnato fossero diverse da quelle della decisione appellata. Il terzo motivo, sulla violazione dei criteri di interpretazione del contratto, è parimenti inammissibile, risolvendosi in un tentativo di diverso apprezzamento degli elementi documentali. Il secondo gruppo di motivi, sull’usura, è infine dichiarato inammissibile, perché volto a ottenere una rivisitazione della vicenda concreta sottratta al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *