Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate e prescrizione del recupero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20684 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Casse previdenziali privatizzate ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 non possono introdurre, con il proprio regolamento o con proprie delibere, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti. Un siffatto prelievo, al di là del nomen, non integra un criterio di determinazione del trattamento pensionistico e si pone fuori dal numerus clausus dei provvedimenti consentiti dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, configurandosi come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost. Il contributo di solidarietà dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011 presuppone l’inerzia dell’ente o il parere negativo dei Ministeri vigilanti, non essendo configurabile quando l’ente sia intervenuto con provvedimenti poi dichiarati illegittimi. Il recupero delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria e non a quella quinquennale, difettando la liquidità ed esigibilità del credito.
Il Fatto
Un professionista, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti, ha subito sul proprio trattamento pensionistico una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, applicata in forza del regolamento di disciplina del regime previdenziale dell’ente. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il prelievo e ha condannato la Cassa alla restituzione degli importi, con decorrenza dalle trattenute operate dal 4 dicembre 2009.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1022/2021, ha respinto il gravame dell’ente previdenziale, richiamando l’orientamento consolidato di legittimità e applicando la prescrizione decennale ordinaria. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dal pensionato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo a partire dalla delega della legge n. 537/1993 e dal d.lgs. n. 509/1994, che hanno privatizzato gli enti previdenziali riconoscendo loro autonomia gestionale, organizzativa e contabile, con un potere regolamentare di natura subprimaria. Tale autonomia incontra però un limite testuale nell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, norma imperativa e inderogabile dall’autonomia delle Casse, che individua in modo tassativo i provvedimenti adottabili: variazione delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del pro rata.
Richiamando Cass. n. 25212/2009 e i numerosi precedenti conformi, la Corte ribadisce che esula da questo novero qualsiasi provvedimento che imponga una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato. Il contributo di solidarietà non incide sui criteri di calcolo della pensione, ma si sovrappone al diritto già maturato, costituendo un prelievo che solo il legislatore può introdurre.
Neppure giova all’ente il richiamo all’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, che condiziona la legittimità degli atti alla loro finalizzazione all’equilibrio finanziario di lungo termine: il contributo straordinario di solidarietà ha carattere provvisorio e limitato nel tempo, sicché difetta tale connotato. La Corte conferma inoltre l’inquadramento del prelievo nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte, già operato dalla Corte costituzionale n. 173/2016 con riguardo all’analogo prelievo dell’art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013.
Il secondo motivo, relativo al contributo dell’1% per il biennio 2012-2013 previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011, è rigettato. La norma àncora il contributo a due presupposti alternativi: la mancata adozione delle misure entro il 30 settembre 2012 o il parere negativo dei Ministeri vigilanti. La lettura estensiva proposta dalla Cassa, che vorrebbe equiparare all’inerzia l’adozione di provvedimenti poi dichiarati illegittimi, non ha base testuale: la Corte d’appello ha correttamente escluso il requisito della inattività, che la stessa ente ha escluso sin dalle fasi di merito.
Quanto al terzo motivo, la Corte conferma l’orientamento delle Sezioni Unite n. 17742/2015 e di Cass. n. 31527/2022: la prescrizione quinquennale
Nota della Redazione
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