Rinuncia al ricorso in Cassazione non richiede accettazione della controparte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21029 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce i suoi effetti indipendentemente dall’accettazione delle altre parti, non trovando applicazione il diverso regime previsto dall’art. 306 cod. proc. civ. La rinuncia determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ne consegue che non si applica la sanzione processuale di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale meccanismo non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta del gravame.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di una struttura sanitaria con qualifica di infermiere professionale addetta al blocco operatorio, aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo necessario alla vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, il c.d. tempo tuta, quantificato in trenta minuti per ogni giorno di servizio nel periodo compreso tra il 4.11.2014 e il 4.11.2020.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Bari, in riforma, l’aveva rigettata, rilevando l’irregolarità delle risultanze dei cartellini marcatempo e la mancanza di elementi idonei a provare l’effettivo impiego di tempo non retribuito per la vestizione e la svestizione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, cui la struttura sanitaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Nell’imminenza della discussione, la ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla controparte né da questa preventivamente accettato. Il Collegio ha dato atto della rinuncia, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda l’efficacia della rinuncia. La Corte ha ritenuto la rinuncia comunque produttiva di effetti, poiché nel giudizio di cassazione — diversamente da quanto previsto dall’art. 306 cod. proc. civ. — non è richiesta l’accettazione delle altre parti. La norma processuale invocata opera sul diverso piano del giudizio di merito, dove la rinuncia agli atti richiede il consenso della controparte.
La rinuncia ha quindi determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il venir meno dell’interesse costituisce ragione autonoma di inammissibilità del gravame, che il Collegio ha dichiarato, senza esaminare il merito dell’unico motivo dedotto.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, rilevando che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato non trova applicazione in caso di inammissibilità sopravvenuta del gravame. A sostegno ha richiamato il proprio orientamento, citando Cass. n. 13636/2015.
L’ordinanza si limita dunque a regolare gli effetti processuali della rinuncia, senza affrontare la questione sostanziale del tempo tuta.
Nota della Redazione
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