Imposta unica scommesse: solidarietà del bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 20772 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, limitatamente alle annualità anteriori al 2011, non esclude la responsabilità solidale del bookmaker estero privo di concessione. Questi, infatti, era già soggetto passivo del tributo prima della disposizione interpretativa del 2010, poiché partecipa all’organizzazione ed esercizio delle scommesse sul territorio nazionale. Il presupposto impositivo non coincide con la conclusione del contratto, ma con la prestazione del servizio di gioco raccolto in Italia, dove opera il centro di trasmissione dati. La solidarietà tra ricevitoria e bookmaker non è dipendente, essendo entrambi titolari di autonomi rapporti obbligatori. Non sussiste violazione del diritto unionale né del legittimo affidamento, non essendo configurabile alcuna restrizione discriminatoria alla libera prestazione di servizi.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli accertava, con avviso notificato a una società di trasmissione dati e, in solido, a una società bookmaker con sede all’estero, la debenza dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2011. Il centro di trasmissione dati era qualificato obbligato principale; il bookmaker, privo di concessione, era indicato quale coobbligato solidale.
La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. Proponeva appello, respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione con sette motivi, articolati tra questioni pregiudiziali e censure di merito sui presupposti soggettivo e territoriale del tributo, sulla compatibilità con il diritto unionale e sull’applicabilità dell’esimente dell’incertezza normativa.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018: il collegio può escludere la pubblica udienza in presenza di principi consolidati. La questione, del resto, era già stata esaminata dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di Giustizia nella causa C-788/18, con principi recepiti dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al rinvio pregiudiziale alla CGUE, il collegio lo ritiene non necessario. Le imposte sui giochi d’azzardo non sono armonizzate: rileva solo l’art. 56 TFUE. La Corte di Giustizia ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri, poiché il tributo si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, a prescindere dalla sede. La normativa italiana non rende meno attraente l’attività del prestatore estero.
Sul presupposto soggettivo, la Corte richiama la Corte costituzionale n. 27 del 2018: il titolare della ricevitoria svolge attività gestoria, partecipando all’organizzazione del gioco. Quanto al bookmaker, la pronuncia di incostituzionalità, per le annualità ante 2011, incideva sulla sola responsabilità della ricevitoria. Essa non ha però fatto venir meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione: costui era già soggetto passivo prima della norma interpretativa.
La solidarietà tra i coobbligati è qualificata come paritetica e non dipendente, richiamando la giurisprudenza civile di questa Corte (Sez. III n. 15731 del 2015). Per il presupposto territoriale, il fatto imponibile consiste nella prestazione del servizio di gestione e raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia, senza rilievo per il luogo di conclusione del contratto.
Infine, per il periodo 2011, non residua alcuna incertezza interpretativa idonea a integrare l’esimente: era già vigente la norma interpretativa del 2010 e la ricevitoria poteva rimodulare il rapporto negoziale. La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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