Contraddittorio tributario e produzione tardiva del PVC in appello (Cass. civ. Sez. V n. 20771 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che non censuri tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. La produzione tardiva in primo grado del processo verbale di contestazione non ne preclude la rituale utilizzazione in appello, ove il giudice ne prenda cognizione in applicazione del principio di acquisizione: il documento tardivamente prodotto in primo grado può essere legittimamente prodotto in appello e posto a fondamento della decisione. Il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio resta, peraltro, assicurato quando l’avviso di accertamento riproduca le parti essenziali dell’atto istruttorio, ponendo il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di un’impresa individuale operante nel commercio al dettaglio di confezioni, impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 1999, con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito di impresa con metodologia analitico-induttiva, applicando il ricarico medio ponderato. La verifica era stata conclusa con un processo verbale di contestazione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo il contribuente posto in grado di conoscere la pretesa impositiva attraverso la produzione del PVC, avvenuta tardivamente in primo grado, e il diritto di difesa rispettato perché l’atto impositivo riproduceva i tratti essenziali del verbale. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la tardiva produzione del PVC non aveva consentito un’adeguata difesa né una corretta ponderazione della controversia, travolgendo anche l’onere della prova dell’Ufficio. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 1 d.lgs. n. 32/2001, qualificando la sentenza come abnorme per avere ritenuto rispettato il diritto di difesa.

La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, li ha dichiarati inammissibili, perché non coglievano né censuravano una ulteriore doppia ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello aveva ritenuto correttamente incardinato il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa anche in forza di due accertamenti in fatto: la riproduzione, nell’avviso impugnato, delle parti essenziali del processo verbale di contestazione, e l’indicazione dei punti essenziali della contestazione nel ricorso introduttivo del contribuente.

Tale parte della sentenza — incentrata su un duplice accertamento in fatto — non è stata censurata ed è passata in cosa giudicata, unitamente all’accertamento del rispetto del diritto di difesa sotto quello specifico profilo. Parimenti non censurata è rimasta l’autonoma ratio secondo cui il PVC è stato legittimamente prodotto in appello, ciò che ha consentito al giudice di appello di prenderne cognizione in base al principio di acquisizione, in conformità della giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass., Sez. V, n. 26115 del 2020): il documento tardivamente prodotto in primo grado può essere ritualmente prodotto in appello e utilizzato ai fini della decisione.

La Corte ha aggiunto che, essendo la sentenza di primo grado assorbita e sostituita da quella di appello, l’eventuale vizio del contraddittorio legato alla tardiva produzione in primo grado è comunque superato dalla produzione della documentazione in appello, ragione della decisione anch’essa non oggetto di specifica censura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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