Errore materiale emendabile la mancata distrazione delle spese al procuratore antistatario (Cass. civ. Sez. I n. 20773 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice e non incide sul contenuto concettuale della decisione, concretandosi in una divergenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica. Integra errore materiale l’omessa distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario che le abbia richieste, poiché tale pronuncia, in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum, costituisce atto dovuto. Il collegio che, pur provvedendo alla condanna alle spese, abbia omesso la distrazione incorre in errore emendabile.

Il Fatto

Il ricorrente propone istanza di correzione dell’errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della stessa Corte, con la quale, in sede di condanna alle spese della parte soccombente, non era stata disposta la distrazione delle stesse in favore del proprio procuratore antistatario.

Il ricorrente aveva formulato, nel giudizio definito dall’ordinanza, espressa richiesta che le spese fossero distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La Corte chiede quindi se la mancata distrazione, nonostante l’analoga richiesta, sia riconducibile alla nozione di errore materiale correggibile ex art. 287 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione consolidata di errore materiale. Richiamando un proprio precedente, ne ribadisce la configurazione: si tratta di una mera svista del giudice che non tocca il contenuto concettuale della decisione, ma si traduce in una divergenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass., Sez. I, n. 17977 del 2005).

Su questa base il collegio verifica la sussistenza del vizio nel caso concreto. Il ricorrente aveva chiesto espressamente che, in caso di rigetto del ricorso avversario e di condanna della controparte alle spese, queste fossero distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il collegio decidente, pur provvedendo in conformità alla richiesta quanto alla condanna, ha omesso di disporre la distrazione. Tale omissione, osserva la Corte, non attiene al contenuto della decisione: la pronuncia sulla distrazione, per la sua accessorietà rispetto al decisum, costituiva atto dovuto. La sua mancanza è dunque riconducibile alla divergenza tra volontà e rappresentazione grafica, cioè all’errore materiale.

La ricorrenza del vizio è pertanto manifesta e la correzione va disposta. Il provvedimento ordina l’emenda nel testo dell’ordinanza, con inserimento delle parole relative alla distrazione in favore del procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., e manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale. Nulla è disposto sulle spese del procedimento di correzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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