Mobilità tra ministeri, spetta l’indennità di amministrazione del comparto di destinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20789 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di passaggio diretto di dipendenti da un’amministrazione a un’altra ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss. cod. civ., vige la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi del comparto della amministrazione cessionaria. Se il trattamento percepito presso l’ente di provenienza risultava superiore, spetta l’assegno ad personam riassorbibile, non già la conservazione sine die del beneficio. Il principio vale anche per l’indennità di amministrazione, che va corrisposta, senza discriminazioni da provenienza, nella misura prevista per i dipendenti del comparto di destinazione, in coerenza con le esigenze di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le clausole contrattuali che prevedono incrementi perequativi non possono essere lette come clausole di riduzione o perdita di benefici.

Il Fatto

Due lavoratrici, già dipendenti di un ateneo romano, erano transitate presso il MIUR per trasferimento ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dopo l’accorpamento dei preesistenti dicasteri nel nuovo Ministero. Assegnate a una Direzione Generale riconducibile a funzioni del soppresso MURST, avevano rivendicato la percezione dell’indennità di amministrazione nella misura prevista per i dipendenti provenienti da quel dicastero.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto. La Corte d’Appello aveva riformato la decisione, escludendo il mantenimento o l’attribuzione di quel trattamento sulla base dell’art. 22 del CCNL 2002-2005. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del trattamento economico da applicare a chi, a Ministero già istituito, vi sia trasferito provenendo da altro ente. La sentenza d’appello aveva letto l’art. 22 del CCNL 2002-2005 come disposizione che rideterminava al ribasso l’indennità di amministrazione per il personale cosiddetto ex MIUR, individuando alcuni Ministeri la cui provenienza escludeva il mantenimento della misura originaria.

Secondo la Corte, l’interpretazione è errata. L’art. 22 ha previsto incrementi delle indennità e non riduzioni o perdite di benefici, e li ha anzi previsti in misura maggiore per il personale ex MPI rispetto a quello ex MURST, con finalità perequative. Gli incrementi mirano a riavvicinare indennità storicamente differenziate tra i diversi Ministeri, come emerge dal CCNL normativo 1994-1997.

La Corte rileva anche un profilo di estraneità della motivazione rispetto al tema. L’oggetto del contendere non è il trattamento del personale dei Ministeri soppressi confluito nel MIUR, dove la contrattazione dà per scontata la differenziazione delle indennità, come già ritenuto dalla Cass. n. 19043 del 2017 in ordine all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il tema è il trattamento di chi, a Ministero già istituito, vi sia trasferito da altro ente.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio consolidato secondo cui, nel passaggio diretto ex art. 30, si applica il trattamento del comparto della amministrazione cessionaria, salvi gli assegni ad personam a tutela del divieto di reformatio in peius, destinati al riassorbimento (Cass. n. 18299 del 2017; Cass. n. 5959 del 2012). La previsione innovativa inserita come comma 2-quinquies dell’art. 30 non è applicabile ai casi maturati anteriormente.

Le ricorrenti non hanno lamentato la superiorità del trattamento di provenienza, ma hanno rivendicato l’istituto nella misura prevista presso l’ente di destinazione. Escludendo quel diritto con motivazione errata, la Corte territoriale non si è conformata al principio applicabile. Il terzo motivo è quindi fondato e assorbente rispetto agli altri. La Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, riconosce il diritto all’indennità nella misura spettante ai dipendenti ex MURST dalle rispettive decorrenze, condannando l’amministrazione alle differenze retributive e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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