Prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati dall’entrata in vigore del d.l. 98/2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16768 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici, introdotto dall’art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970 a opera dell’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011, conv. con modificazioni nella legge n. 111/2011, ha natura innovativa e non retroattiva. Esso si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, sempre che, secondo il regime precedente, non residui un termine minore. Ne deriva che il credito relativo ai ratei non liquidati maturati sotto il vigore della prescrizione decennale non si estingue per il solo avvicendamento normativo, dovendosi verificare se, al momento della domanda amministrativa, sia decorso né il termine residuale del regime anteriore né il nuovo termine quinquennale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una pensione di reversibilità maturata dal 1° marzo 1993, ha chiesto all’INPS il pagamento dei ratei arretrati relativi ai dieci anni anteriori alla domanda amministrativa presentata il 31 maggio 2013. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma, l’aveva rigettata applicando la prescrizione quinquennale ai ratei maturati anteriormente all’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.

Secondo il giudice di appello, alla data di entrata in vigore dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970 residuavano due anni del termine decennale, e alla data della domanda amministrativa il rateo più risalente era già prescritto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 252 disp. att. cod. civ. in relazione alla disciplina sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’incidenza del nuovo termine quinquennale sui crediti sorti prima della sua introduzione. La Corte richiama la natura innovativa della disciplina, già riconosciuta con ordinanza n. 6959 del 2012 e confermata dalla Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato illegittimo l’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98/2011 nella parte in cui estendeva la nuova prescrizione ai giudizi pendenti in primo grado.

Il collegio ribadisce che, in base all’art. 252 disp. att. cod. civ., il termine più breve si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che lo ha disposto, purché non residui, secondo la legge anteriore, un termine minore. Richiama Sezioni Unite n. 6173 del 2008 e, in senso conforme, Cass. n. 4797 del 2019, che avevano già qualificato la nuova prescrizione come operante solo per il futuro.

Applicando tali principi, il nuovo termine quinquennale decorre dal 6 luglio 2011. Da quella data esso non può superare i cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. La Corte rileva che il giudice di merito ha omesso di considerare che il termine decennale, vigente alla maturazione dei singoli ratei, non era maturato al momento dell’avvicendamento normativo.

Alla data della domanda amministrativa del maggio 2013 non era decorso né il termine residuale secondo il regime anteriore, né quello nuovo quinquennale decorrente dal 6 luglio 2011. La domanda ha dunque interrotto il decorso della prescrizione quando il tempo utile non si era ancora compiuto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che procederà a nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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