Ricorso improcedibile senza deposito sentenza con relata di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 20814 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e impegna la parte che l’ha resa a subirne le conseguenze. Ne deriva l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. Tale omissione non è recuperabile mediante la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ormai tardiva, salvo che il documento sia prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. ovvero acquisito mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. In difetto, il ricorso è improcedibile.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti al giudice amministrativo il verbale e la nota con cui l’ente proprietario della strada contestava la violazione dell’art. 23, commi quarto e undicesimo, del Codice della strada, per avere installato in vista dell’autostrada un impianto pubblicitario senza il prescritto nulla osta. Il TAR aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la causa era stata riassunta davanti al Giudice di Pace, che aveva rigettato le domande. L’appello era stato respinto dal Tribunale, con conferma della decisione di primo grado.
Proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, la controricorrente ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare una questione di procedibilità, che assorbe ogni altra doglianza. La ricorrente aveva indicato nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva prodotto la sentenza corredata della relata di notifica.
La Corte ricostruisce la portata dell’onere processuale. La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Da qui l’onere di depositare copia della sentenza munita della relata di notifica nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.
Il Collegio esclude che l’omissione possa essere sanata. Non è possibile recuperare alla mancanza mediante la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ormai tardiva, richiamando Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349, Cass., Sez. VI, 7 giugno 2021, n. 15832 e Cass., Sez. V, 19 gennaio 2018, n. 1295. La regola soffre eccezione solo se la sentenza munita della relata sia prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., oppure acquisita, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Nel caso concreto nessuna di queste evenienze si è verificata: la sentenza non è stata depositata né dalla ricorrente, che attesta di produrre copia autentica del provvedimento ma non la sua notifica, né dalla controricorrente, e non è stata acquisita in seguito all’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
La Corte esclude infine l’applicabilità del principio secondo cui il ricorso resta procedibile, malgrado il difetto della produzione, quando dallo stesso ricorso risulti che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: nella specie il ricorso è stato notificato il 10 settembre 2020, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione avvenuta il 22 aprile 2020, considerata anche la sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza COVID. Il ricorso è pertanto improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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