Sospensione dei termini per sisma 2017 applicabile retroattivamente all’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. II n. 470 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 18 undecies della legge n. 45/2017, di conversione del d.l. n. 189/2016, che ha aggiunto l’allegato 2-bis al d.l. n. 189/2016 convertito nella legge n. 229/2016, estende la disciplina emergenziale ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 con efficacia retroattiva, come disposto dal comma 2 della medesima norma. Ne deriva che la sospensione dei termini perentori, sostanziali e processuali, di cui all’art. 49 del d.l. n. 189/2016, opera a far data dall’evento sismico del 18 gennaio 2017, anche in relazione a situazioni già verificatesi. Il termine di opposizione a decreto ingiuntivo che sia maturato in pendenza del periodo di sospensione è dunque da computarsi al netto di essa, con conseguente tempestività dell’opposizione. La forza maggiore e il caso fortuito, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., richiedono invece una forza esterna assolutamente ostativa o un fatto oggettivo avulso dall’umana volontà: la loro valutazione è demandata al giudizio di merito.

Il Fatto

Una società ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo contrattuale; il decreto viene notificato ex art. 140 cod. proc. civ. e si perfeziona per compiuta giacenza il 16.02.2017. Il contribuente propone opposizione il 06.04.2017, oltre il termine di quaranta giorni, scaduto il 28.03.2017.

Il Tribunale dichiara inammissibile l’opposizione; la Corte d’appello respinge il gravame, escludendo sia i presupposti dell’opposizione tardiva per ragioni di salute e per la morte del coniuge, sia l’applicabilità della disciplina emergenziale sismica, ritenendo il termine già spirato alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. Il ricorso per cassazione censura entrambi i profili.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 650 cod. proc. civ., sostenendo la sussistenza della forza maggiore per il grave stato di prostrazione personale. La Corte lo ritiene in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte d’appello ha correttamente applicato il principio secondo cui la forza maggiore e il caso fortuito consistono, rispettivamente, in una forza esterna assolutamente ostativa e in un fatto oggettivo avulso dall’umana volontà (in tal senso le pronunce n. 17922/2019 e n. 25737/2008). Il giudizio di non ricorrenza dei presupposti, nel resto censurato, attiene al merito ed è congruamente motivato.

Il secondo motivo è invece fondato. Il testo dell’art. 18 undecies introdotto dalla legge n. 45/2017, nel comma 1, giustifica l’allargamento alle aree colpite dall’aggravarsi degli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016; il comma 2 stabilisce che il riferimento agli allegati 1 e 2 al d.l. n. 189/2016 si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-bis.

Nell’interpretazione complessiva della disciplina, la Corte individua la ratio dell’estensione nell’aggravamento della situazione e nella necessità di applicare la normativa emergenziale a Comuni non inizialmente compresi negli allegati. Tale allargamento è disposto con efficacia retroattiva dal comma 2, con la conseguenza che la sospensione dei termini ex art. 49 del d.l. n. 189/2016 opera, per i Comuni dell’allegato 2-bis, a far data dall’evento sismico del 18 gennaio 2017.

La Corte richiama il precedente n. 24841/2014, relativo agli eventi sismici del 2009, secondo cui il computo del termine di impugnazione deve tener conto della sospensione introdotta dalla legge di conversione, la cui efficacia retroagisce per ragionevolezza e conformità alla Costituzione, in senso conforme anche la pronuncia n. 18771/2020. Ne deriva che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in pendenza della sospensione e che l’opposizione è tempestiva.

Il secondo motivo è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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