Appello improcedibile per copia analogica priva di attestazione di conformità (Cass. civ. Sez. I n. 21039 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’irregolarità di una condotta processuale non può mai costituire fonte di preclusione quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, in applicazione del principio della strumentalità delle forme. Nel giudizio d’appello, la costituzione dell’appellante mediante deposito di copia analogica dell’atto notificato a mezzo PEC, priva della attestazione di conformità all’originale telematico, non giustifica la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., dovendosi dare prevalenza ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di accesso ad un tribunale, consacrati negli artt. 24 e 111 Cost. e nel diritto sovranazionale.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato improcedibile il suo appello per inosservanza del termine di costituzione di cui all’art. 348 cod. proc. civ. Il giudice d’appello rilevava che la parte si era costituita depositando copie analogiche degli originali digitali delle ricevute di accettazione e di consegna prive della prescritta attestazione di conformità. Da ciò non era possibile accertare la data di notificazione dell’impugnazione e, dunque, la tempestività della costituzione. Il successivo deposito della copia digitale dell’atto notificato era avvenuto dopo la conclusione dell’udienza di prima comparizione.

La parte intimata non svolgeva alcuna attività processuale. La questione giungeva così davanti alla Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se l’omessa attestazione di conformità della copia analogica potesse davvero condurre alla improcedibilità dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, che denunciano la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 47 della Carta di Nizza e degli artt. 20 e 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. La censura è che la decisione impugnata avrebbe negato ogni effetto sanante alla condotta della controparte e violato i criteri di ragionevolezza e proporzionalità nell’applicazione delle restrizioni all’accesso al tribunale.

Il collegio riconosce che i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 22438/2022 non sono direttamente applicabili alla specie, poiché quel precedente concerneva l’improcedibilità del ricorso per cassazione di cui all’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. Tuttavia, da quel precedente e da quelli che ne sono seguiti si trae un insegnamento più ampio. Rilevano in particolare Cass., Sez. VI-I, n. 33601 del 2022 e Cass., Sez. III, n. 6583 del 2024, che hanno escluso l’improcedibilità in casi prossimi a quello in esame.

La Corte enuncia così il principio per cui, nell’interpretazione delle norme che importano inammissibilità o improcedibilità a carico delle parti, occorre tener conto del principio di strumentalità delle forme. In virtù di esso, l’irregolarità di una condotta processuale non è mai fonte di preclusione quando l’atto ha raggiunto il suo scopo. A ciò si affiancano i principi sovranazionali dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’accesso ad un tribunale.

Su queste basi la Corte ritiene che l’impostazione seguita dal giudice d’appello sia manifestamente in contrasto con tale quadro di riferimento. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in altra composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *