Documentazione non esibita in sede amministrativa e inutilizzabilità nel contenzioso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 29453 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la preclusione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 all’utilizzazione in sede contenziosa della documentazione non esibita in risposta all’invito dell’ufficio opera solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, dell’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza. La preclusione non è superabile nemmeno ove la documentazione sia stata depositata nel termine processuale, salvo che il contribuente deduca e provi un errore scusabile o un impedimento a sé non imputabile. La Corte costituzionale n. 228/2014 ha dichiarato illegittimo l’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973 solo con riguardo ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, restando intatta la presunzione relativa ai versamenti. Il vizio di motivazione è deducibile, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nei soli casi di mancanza, apparenza o irriducibile contraddittorietà della motivazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente, per l’anno d’imposta 2005, un avviso di accertamento con cui ha contestato maggiori compensi professionali non dichiarati, determinati su indagini bancarie relative a sei conti correnti. L’ufficio ha reputato non giustificate talune movimentazioni, imputandole a compensi non fatturati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 311/2004. Ne è derivata una rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto in parte il ricorso, riducendo i maggiori compensi; la Commissione Tributaria Regionale, in appello, ha invece accolto il gravame incidentale dell’ufficio e rigettato quello del contribuente, reputando inutilizzabile la documentazione prodotta solo in giudizio e determinando i maggiori compensi nei versamenti non giustificati. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, fondato su una pretesa incompatibilità del giudice relatore di appello, è dichiarato inammissibile: la questione non trova alcun cenno nella sentenza impugnata e non risulta dedotta nel giudizio di merito. La Corte ribadisce che i motivi di legittimità devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta questioni nuove, con la precisazione dell’onere di indicare lo specifico atto in cui la deduzione sarebbe avvenuta.

Il secondo motivo è disatteso. Il contribuente sostiene la mancata notifica dell’invito, ma l’interlocuzione con il delegato al contraddittorio, riscontrata in data successiva, esclude il vizio. La ricezione dell’invito da parte del soggetto delegato, munito di piena rappresentanza e accesso alla documentazione contabile, giustifica l’applicazione della preclusione prevista dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Anche tale censura risulta, peraltro, nuova in sede di legittimità.

Il terzo motivo è rigettato. L’erronea indicazione della data di deposito della sentenza di primo grado è mero errore materiale, inidoneo a incidere sulla validità della decisione. Quanto alla qualificazione degli appelli, la Corte conferma il principio di conservazione secondo cui l’appello formalmente principale, proposto dopo l’impugnazione di altra parte, può convertirsi in incidentale se tempestivo. Sull’eccezione di inapplicabilità delle indagini bancarie per l’anno 2005, la doglianza incorre nella violazione del principio di autosufficienza.

Il quarto motivo è infondato: la Commissione regionale non ha recuperato a tassazione le movimentazioni sul conto oggetto di acquiescenza dell’ufficio, e la parte dispositiva indica un importo corrispondente ai soli versamenti non giustificati. Nessuna ultrapetizione si configura.

Il quinto e il sesto motivo sono infondati. La Corte ribadisce la preclusione assoluta dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, rilevabile anche d’ufficio, e distingue la giurisprudenza invocata dal ricorrente, relativa a fattispecie di impedimento documentato. Quanto alla presunzione bancaria, la Corte costituzionale n. 228/2014 ha inciso solo sui prelevamenti, non sui versamenti, che restano presunzione legale di compensi non dichiarati.

Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili. La divergenza tra motivazione e dispositivo è un mero errore di calcolo, che non integra alcuna nullità: la motivazione consente di ricostruire la ratio decidendi e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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