Medici specializzandi: no alla retroattività del d.lgs. n. 368 del 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 33684 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recepimento delle direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi è avvenuto con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, che ha fissato una remunerazione adeguata nell’esercizio della discrezionalità statale, non essendo la nozione di adeguatezza definita dal diritto dell’Unione. La direttiva n. 93/16/CE non ha portata innovativa, limitandosi a codificare in un testo unico le precedenti direttive. Il differimento dell’applicazione del più favorevole d.lgs. n. 368 del 1999 all’anno accademico 2006-2007 costituisce scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile sul versante della ragionevolezza. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., il ricorso che riproponga questioni già risolte da orientamento fermissimo.
Il Fatto
Dodici medici, già specializzati in epoca antecedente l’anno accademico 2006-2007, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Firenze la Presidenza del Consiglio dei ministri, alcuni Ministeri e tre Università, chiedendo il riconoscimento di un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione e la rivalutazione delle relative somme.
La domanda si fondava sul rilievo che il legislatore, con il d.lgs. n. 368 del 1999, aveva previsto un incremento dei compensi per i medici specializzandi, divenuto operativo solo dall’anno accademico 2006-2007. I ricorrenti assumevano il diritto all’applicazione retroattiva di tale disciplina. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 22 settembre 2021, ha respinto gli appelli principale e incidentale. Avverso tale pronuncia i medici hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, che contestano l’identità di trattamento rispetto ai medici ospedalieri e sostengono che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato recepito il diritto all’equa remunerazione. I motivi sono dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., essendo le questioni già risolte da orientamento fermissimo.
Il Collegio ricostruisce il percorso normativo. Con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 lo Stato italiano, attuando pur tardivamente la direttiva n. 82/76/CEE, aveva fissato la borsa di studio per i medici specializzandi, con un meccanismo di incremento poi bloccato dalla legge n. 549 del 1995, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale con la sentenza n. 432 del 1997.
La direttiva n. 93/16/CE, secondo la Corte, non ha portata innovativa: essa si prefigge soltanto di riunire in un testo unico le precedenti direttive, come risulta dal primo Considerando. Il termine “adeguata rimunerazione” compare già nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova senza modifiche nella direttiva del 1993. Il diritto dell’Unione non contiene alcuna definizione di quale sia la remunerazione adeguata, la cui soglia resta affidata alla discrezionalità degli Stati membri, con il limite delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Da qui il punto centrale: lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo già con il d.lgs. n. 257 del 1991. Il d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce frutto di una successiva scelta discrezionale, non vincolata dagli obblighi comunitari. L’inadempimento è cessato con la normativa del 1991, come affermato dalla Corte di giustizia UE nelle sentenze Carbonari e Gozza. Il differimento al 2007 di una normativa più favorevole non viola l’art. 3 Cost., né impone rinvio pregiudiziale o questione di legittimità costituzionale.
Quanto all’adeguamento triennale delle borse di studio, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale, escludendo l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, con avallo delle Sezioni Unite n. 20006 del 2024. Il primo motivo, sulla legittimazione passiva dei Ministeri, è assorbito; sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 30649 del 2018.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per aver riproposto questioni oggetto di orientamento consolidato.
Nota della Redazione
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