Rifiuto del lavoro straordinario e attività in concorrenza: legittimo il licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21176 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del datore di lavoro di richiedere prestazioni di lavoro straordinario può essere pattuito mediante apposita clausola del contratto collettivo, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 66 del 2003, che fa espressamente salve le disposizioni della contrattazione collettiva. Tale potere deve essere esercitato in rigorosa conformità alle previsioni contrattuali e nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nel contenuto determinato dall’art. 41, secondo comma, Cost. Ove ricorrano tali requisiti, il rifiuto del lavoratore, senza giustificato motivo, di eseguire il lavoro straordinario richiesto costituisce inadempimento disciplinarmente rilevante. Lo svolgimento, in parallelo, di attività lavorativa in concorrenza con quella datoriale, vietata dal regolamento aziendale e dall’obbligo generale di fedeltà, integra, unitamente al rifiuto, giusta causa di licenziamento.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore, assunto con mansioni di imbianchino, per essersi rifiutato di sottoscrivere un ordine di servizio con cui si richiedeva ai dipendenti di prestare lavoro anche il sabato mattina, e per aver svolto, nei giorni successivi, attività lavorativa presso l’abitazione di un privato, in asserita concorrenza con la datrice di lavoro.
Il Tribunale e, in sede di appello, la Corte d’appello di Firenze avevano rigettato la domanda del lavoratore, ritenendo sussistenti entrambi gli illeciti contestati. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo violazione delle norme sul lavoro straordinario, omesso esame di fatto decisivo, violazione della disciplina disciplinare e della privacy, erroneità della qualificazione del recesso come giusta causa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Quanto al primo, i giudici di legittimità hanno richiamato l’art. 5, d.lgs. n. 66 del 2003, che al quarto comma fa salva la disciplina dei contratti collettivi in tema di modalità di esecuzione del lavoro straordinario, e l’art. 22 del c.c.n.l. di settore, che consente la richiesta con un preavviso di 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili e occasionali.
Il Collegio ha affermato che è consentito pattuire, con apposita clausola contrattuale, l’obbligo del lavoratore di prestare il lavoro straordinario richiesto, purché il relativo potere sia esercitato nel rispetto delle previsioni collettive e dei canoni di correttezza e buona fede. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 1989 e un consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 2073 del 1992; Cass. n. 11821 del 2003; Cass. n. 4011 del 2007; Cass. n. 17644 del 2009; Cass. n. 10623 del 2023).
La Corte territoriale si era conformata a tali principi, accertando, in fatto non revisionabile in sede di legittimità, che la richiesta datoriale era stata esercitata entro i limiti contrattuali e secondo correttezza e buona fede, essendo la deroga al preavviso giustificata dalle indifferibili esigenze della committenza e l’impegno del sabato correlato ai tempi di completamento del cantiere, senza carattere sine die.
Quanto ai motivi relativi alla condotta di rilievo disciplinare autonoma, la Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo: l’omesso esame attiene alla qualificazione giuridica dell’attività e non al fatto storico, e la mancata ammissione di prove testimoniali non è denunciabile in sede di legittimità ove non incida su un punto decisivo (Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 5654 del 2017; Cass. n. 27415 del 2018). Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità nella deduzione del vizio di privacy e per tardività della censura sull’art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Il quarto motivo è stato respinto perché la Corte d’appello si è attenuta ai canoni elaborati in tema di giusta causa e di proporzionalità della misura espulsiva (Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007; Cass. n. 25743 del 2007), valutando la gravità del duplice addebito e il nesso tra il rifiuto opposto e l’attività in concorrenza. La conferma della giusta causa ha assorbito i rilievi sul licenziamento ritorsivo (Cass. n. 6838 del 2023).
Nota della Redazione
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