Sanzioni tributarie trasmissibili ai soci di società di capitali estinta (Cass. civ. Sez. V n. 21177 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie relative a rapporti fiscali propri di società di capitali, a seguito dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i soci rispondono delle sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 2495 c.c. Non trova applicazione l’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, che sancisce l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, poiché l’estinzione della società di capitali realizza un fenomeno di tipo successorio sui generis in cui i soci succedono nei rapporti obbligatori di natura patrimoniale. La riferibilità esclusiva delle sanzioni all’ente ex art. 7 d.l. n. 269/2003 non impedisce la trasmissione ai soci, dovendosi applicare la pertinente normativa societaria.

Il Fatto

La società, titolare di un centro raccolta scommesse per conto di un bookmaker estero, riceveva un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 d.lgs. n. 504/1998 per gli anni 2010 e 2011. La commissione provinciale rigettava il ricorso della società.

Gli ex soci, nel frattempo cancellata la società dal registro delle imprese, proponevano appello. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, preso atto dell’annullamento in autotutela dell’avviso relativo al 2010, accoglieva il gravame limitatamente alle sanzioni, ravvisando i presupposti dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e obiettive condizioni di incertezza normativa. Avverso tale pronuncia ricorreva l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; gli ex soci resistevano e proponevano ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale. I primi tre motivi, trattati unitariamente, sono rigettati perché infondati. L’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 ha chiarito che l’imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, esplicitando l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione. La Corte costituzionale n. 27/2018 ha confermato la ragionevolezza dell’equiparazione, escludendo la violazione della capacità contributiva nei limiti in cui il rapporto tra ricevitoria e bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli le commissioni, consentendo la traslazione economica del carico tributario.

Quanto al profilo territoriale, il fatto imponibile è individuato nella prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia. Le censure di violazione del diritto dell’Unione sono respinte richiamando la sentenza della Corte di giustizia in causa C-788/18, che ha escluso discriminazioni tra bookmakers nazionali ed esteri. La Corte esclude la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, non avendo la Corte di giustizia circoscritto nel tempo gli effetti della propria decisione.

Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, essendo le questioni prospettate meramente astratte e prive di riferimenti alla concreta fattispecie negoziale.

Passando al ricorso principale, la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità e ne accoglie il merito: la condizione di obiettiva incertezza normativa rilevante ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 sussisteva solo fino all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010 e non può riguardare l’anno 2011.

Sul profilo della trasmissibilità delle sanzioni ai soci, oggetto di rimessione in pubblica udienza, la Corte muta il precedente indirizzo. L’estinzione della società di capitali realizza un fenomeno successorio in cui i soci succedono nei rapporti obbligatori patrimoniali, con responsabilità intra vires nei limiti di quanto riscosso. La soluzione contraria lederebbe l’interesse del creditore Erario e si presterebbe ad abusi. La Corte fissa il principio di diritto e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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