La mancata inclusione nella terna non dà diritto al risarcimento se l’elemento carente non è un requisito autonomo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11967 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento di incarico diretto di struttura complessa, il procedimento di cui all’art. 15-ter, d.lgs. n. 502/1992 non integra un concorso in senso tecnico, ma si articola in una scelta di carattere fiduciario del direttore generale, nell’ambito di una rosa di soggetti ritenuti idonei dalla commissione. La valutazione dei candidati è funzionale ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e deve essere sorretta da congrua motivazione in ordine ai criteri seguiti e alle ragioni delle scelte adottate. Gli elementi descrittivi del profilo professionale ricercato dall’amministrazione non costituiscono, di per sé, requisiti di partecipazione né parametri autonomi di attribuzione del punteggio: rilevano, invece, mediatamente, quale criterio di aderenza del profilo concreto del candidato a quello astratto delineato dall’avviso. La censura che contrappone una diversa interpretazione dell’avviso pubblico deve specificare i canoni ermeneutici violati e il punto in cui il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo risolversi in una mera contrapposizione tra interpretazioni ugualmente plausibili.
Il Fatto
Un dirigente medico escluso dalla terna dei candidati idonei alla nomina a Primario del Pronto Soccorso di un ospedale agiva in giudizio per l’annullamento della procedura e il risarcimento del danno. L’amministrazione sanitaria aveva selezionato tre colleghi ritenuti privi del requisito dell’esperienza nella gestione di maxi emergenze, che il ricorrente invece possedeva. Il tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo la perdita di chance per la mancata inclusione nella terna. In riforma, la corte d’appello rigettava integralmente la pretesa, ritenendo che l’elemento indicato fosse solo un frammento descrittivo del profilo professionale ricercato dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto ribadito che la parte che denuncia un errore di interpretazione di una clausola dell’avviso pubblico non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., dovendo specificare i canoni che assume violati e il punto in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
Nel merito, dal testo dell’avviso emergeva che l’esperienza in maxi emergenze era effettivamente solo uno dei numerosi elementi descrittivi del profilo del dirigente da incaricare e non un pre-requisito autonomo. La commissione aveva correttamente valutato l’aderenza complessiva dei curricula al profilo astratto, senza attribuire prevalenza a singole voci.
La Corte richiama il principio per cui il conferimento dell’incarico di struttura complessa ex art. 15-ter, d.lgs. n. 502/1992 non configura un concorso in senso tecnico ma una scelta fiduciaria del direttore generale, che deve operare nell’ambito di una rosa selezionata sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (cfr. Sezioni Unite n. 4773 del 2023). La comparazione è comunque funzionale ai principi di buon andamento e imparzialità, e la scelta deve essere sorretta da motivazione congrua, che non può esaurirsi in formule generiche ma deve riferirsi alle caratteristiche dei singoli candidati (cfr. Cass. n. 1488 del 2024).
Nel caso di specie, la selezione era avvenuta correttamente e motivatamente, e l’assenza di una specifica esperienza non poteva di per sé comportare una diversa valutazione complessiva, risultando confermato il minor punteggio conseguito dall’odierno ricorrente nel colloquio. Da ciò consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, con la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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