Adesione all’eccezione di incompetenza e spese nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 21300 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso previsto dall’art. 38, comma 2, cod. proc. civ., l’adesione del convenuto all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta dall’attore comporta l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando questa risolta dall’accordo formatosi nel processo. Il giudice non può pertanto pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale la causa è rimessa. Tale principio trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché la declaratoria di invalidità del decreto opposto costituisce mera conseguenza processuale della incompetenza e non integra una decisione di merito idonea a fondare la condanna alle spese.
Il Fatto
Una società propose opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il provvedimento monitorio. La società opposta aderì all’eccezione in corso di causa. Il Tribunale, preso atto dell’adesione, dichiarò la propria incompetenza in favore di altro ufficio, revocò il decreto ingiuntivo opposto e, ravvisando giusti motivi, compensò tra le parti le spese di lite.
La parte soccombente in punto spese impugnò la statuizione, deducendo la violazione del principio di soccombenza. La Corte di appello di Bologna respinse il gravame, ritenendo che, essendosi formato l’accordo delle parti sulla competenza, non fosse configurabile alcuna soccombenza. Avverso tale pronuncia fu proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dall’indirizzo consolidato secondo cui, nell’ipotesi dell’art. 38, comma 2, cod. proc. civ., l’adesione del convenuto all’eccezione dell’attore rende superflua ogni decisione sulla competenza. Il giudice si limita a dare atto dell’indicazione del giudice designato e a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Da tale premessa la Corte trae la conseguenza che, mancando un provvedimento a carattere decisorio, difetta il presupposto stesso della soccombenza. Poiché il processo prosegue davanti al giudice indicato, si realizza una translatio iudicii: a provvedere sulle spese deve essere il giudice della causa riassunta, quale giudice del merito. Il criterio della soccombenza, del resto, va applicato avuto riguardo all’esito della lite.
La questione centrale concerne l’applicabilità di tali principi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove la dichiarazione di incompetenza comporta l’ulteriore effetto della caducazione del decreto. La giurisprudenza non è univoca: la Corte richiama Cass. n. 25180 del 2013 e Cass. n. 6106 del 2006 in senso favorevole, e Cass. n. 4028 del 2021 in senso contrario.
Il Collegio ritiene più convincente la soluzione secondo cui anche in tale giudizio la pronuncia sulle spese compete al giudice della causa riassunta. La declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo non ha valenza decisoria, essendo mera conseguenza del fatto che il decreto è stato emesso da giudice incompetente. Essa, anche se non formalmente dichiarata, è implicita nel provvedimento che dà atto dell’accordo delle parti, secondo l’indirizzo di Cass. n. 15694 del 2006, Cass. n. 10687 del 2005 e Cass. n. 2352 del 1999.
Il ricorso è pertanto disatteso quanto alla contestazione del principio generale, ma accolto nella parte in cui censura la conferma della compensazione. La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la statuizione di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese è annullata. Le spese dei gradi successivi sono compensate per l’incertezza delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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