Interpretazione accordi aziendali riservata al giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21302 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli accordi sindacali aziendali è riservata al giudice di merito, in ragione della loro efficacia limitata, e non è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che ammette il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei soli contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Ne consegue l’inammissibilità del motivo con cui si denunci la violazione di accordi aziendali, a maggior ragione in ipotesi di doppia conforme di merito. Quando di una clausola contrattuale siano possibili più interpretazioni plausibili, la parte che ne aveva proposto una disattesa dal giudice di merito non può dolersi in cassazione del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

Il Fatto

Il lavoratore era stato licenziato nell’ambito di una procedura di mobilità e successivamente assunto, con contratto a tempo indeterminato, da altra società in applicazione di un protocollo di solidarietà occupazionale previsto dal contratto collettivo del settore elettrico. Il lavoratore agiva in giudizio contro la società per accertare l’inadempimento agli obblighi assunti con i verbali di accordo del 30.4.2003 e del 27.2.2004 e per ottenere la costituzione, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le retribuzioni maturate.

Il Tribunale respingeva le domande e la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione, rilevando che i protocolli sottoscritti nel 2003 e nel 2004 erano collegati alla conversione o riconversione di due centrali site in un determinato Comune e non erano applicabili alla vicenda, stanti i diversi presupposti in fatto e in diritto. Il lavoratore proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con unico motivo il ricorrente denunciava, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli accordi e di numerose norme codicistiche, sostenendo che gli accordi non prevedessero alcun limite temporale o termine rispetto alla loro efficacia.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Le doglianze riguardavano l’interpretazione di accordi intercorsi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comune ed Enel, oltre che con altra società. Poiché l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ammette il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, il Collegio ha osservato che gli accordi in esame avevano portata locale, riguardando specifici impianti e il personale ivi impiegato.

Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella dei contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006. Nella parte in cui si invocava tale disposizione per accordi sindacali aziendali privi del rango di contratti collettivi nazionali, il motivo risultava quindi inammissibile, a maggior ragione in ipotesi di doppia conforme di merito.

Il Collegio ha aggiunto che, anche considerando la peculiarità degli accordi per l’intervento di enti pubblici, restava la loro non riconducibilità alla nozione di contratti o accordi nazionali. Il mero dissenso motivazionale in tema di interpretazione di contratto non è deducibile in legittimità: quando di una clausola siano possibili più letture plausibili, la parte che ne aveva proposto una disattesa non può censurare la scelta dell’altra. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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