Licenziamento collettivo: informazione e consultazione dovute anche ai dirigenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21299 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dalla direttiva 98/59/CE si applicano anche ai dirigenti, in tutti i casi di licenziamento collettivo, perché l’esclusione di tale categoria dall’ambito di applicazione della procedura è stata dichiarata contrastante con il diritto dell’Unione. L’art. 24, comma 1-quinquies, legge n. 223/1991, introdotto dall’art. 16 della legge n. 161/2014 proprio in esito alla procedura di infrazione, impone all’impresa che intenda procedere a licenziamento collettivo anche di dirigenti di informare e consultare le loro rappresentanze, tanto nei licenziamenti per riduzione del personale quanto in quelli post-mobilità. È irrilevante la distinzione tra licenziamento intimato all’esito di sospensione dell’attività produttiva e licenziamento disposto senza tale previa sospensione.

Il Fatto

La società, in concordato preventivo, intimava il licenziamento di un dirigente nel quadro di una procedura di licenziamento collettivo che aveva coinvolto i dipendenti. Il Tribunale rigettava l’originaria domanda del dirigente, ritenendo la garanzia procedurale applicabile alle sole procedure di cui all’art. 24 legge n. 223/1991 e non ai licenziamenti post-mobilità disciplinati dall’art. 4 della medesima legge.

La Corte d’Appello, in riforma, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la società al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 24, comma 1-quinquies, legge n. 223/1991, liquidata in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; il dirigente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, che contestano l’applicabilità dell’art. 24, comma 1-quinquies, legge n. 223/1991 alla fattispecie e la sussistenza dell’obbligo di consultazione del sindacato dei dirigenti. Il Collegio ricostruisce l’origine della disposizione, introdotta dall’art. 16 della legge n. 161/2014 in esito a una procedura di infrazione.

Il punto di partenza è la condanna della Repubblica italiana da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea per avere escluso i dirigenti dall’ambito applicativo della procedura nazionale sui licenziamenti collettivi. La Corte di Lussemburgo ha affermato che tale esclusione viola la direttiva 98/59/CE, respingendo la difesa italiana secondo cui la normativa e i contratti collettivi garantirebbero ai dirigenti una tutela economica più favorevole, idonea a giustificare la deroga.

La nozione di lavoratore rilevante ai sensi della direttiva, osserva la Corte, non è definita mediante rinvio alle legislazioni nazionali, ma ha portata comunitaria e va individuata secondo criteri oggettivi. La direttiva sarebbe privata del suo effetto utile in caso di mancata attuazione della procedura di consultazione verso taluni lavoratori, a prescindere dalle misure sociali di accompagnamento previste in loro favore.

Il nucleo della disciplina europea è costituito proprio dagli obblighi di informazione, consultazione e procedurali. La Corte territoriale ha correttamente affermato che tali obblighi si applicano ai dirigenti in tutti i casi di licenziamento collettivo. La distinzione tra licenziamento all’esito di sospensione dell’attività produttiva e licenziamento disposto senza tale previa sospensione è irrilevante: non compare nella disciplina europea né nel testo della norma adottata dal legislatore italiano in conseguenza della procedura di infrazione.

La Corte precisa che non si è affermata l’equivalenza a tutti gli effetti delle procedure di cui agli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991, ma il più circoscritto principio per cui, ai fini degli obblighi informativi e consultivi, dette procedure devono applicarsi anche ai dirigenti. Il secondo motivo resta assorbito, perché la sentenza impugnata si fonda su duplice ratio decidendi, ciascuna autonomamente idonea a sostenerne la statuizione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

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