Motivazione per relationem e minimo costituzionale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21393 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza tributaria per relationem è ammissibile purché il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, dando conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia richiamata. La sentenza che, per quanto sintetica, si ponga al di sopra del minimo costituzionale non è nulla per difetto assoluto di motivazione, dovendosi leggere le sue statuizioni in combinato disposto con le argomentazioni della pronuncia di primo grado. Grava sul contribuente l’onere di allegare e provare il diritto ad esenzioni o riduzioni, nonché di specificare sotto quale profilo gli interessi siano stati calcolati in modo errato. Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondata la censura sulla mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni quando si tratti di un’unica annualità.

Il Fatto

Un Comune notificava a una società un avviso di accertamento per infedele denuncia relativo alla TARES, con riferimento all’anno di imposta 2013. La società contribuente impugnava l’atto; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo l’atto idoneo a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.

La società proponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava i motivi, osservando che l’onere di allegazione in capo all’ente accertatore sorge solo se la motivazione per relationem inerisce ad un atto non noto alla parte e che l’obbligo non poteva essere temporaneo, limitato al periodo turistico balneare. Avverso tale pronuncia la società ricorreva per cassazione deducendo nullità della sentenza per omessa motivazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente lamentava, con un unico motivo, la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata omesso ogni motivazione, non avendo individuato le eccezioni formulate e presentandosi le sue statuizioni come affermazioni apodittiche. In particolare contestava il dictum sulla motivazione per relationem, quello sulla non temporaneità dell’obbligo e quello sulla sanzione applicata.

La Corte muove dal principio secondo cui la motivazione per relationem è ammissibile purché il rinvio renda possibile ed agevole il controllo, occorrendo che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di queste con quelle esaminate nella pronuncia richiamata: richiama, sul punto, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21978 dell’11.09.2018.

Applicando tale regola, la pronuncia impugnata raggiunge il minimo costituzionale quanto alle censure sulla debenza del tributo, sull’insussistenza di riduzioni o esenzioni e sugli interessi. Le relative statuizioni vanno lette in combinato disposto con le argomentazioni della pronuncia di primo grado, che ha correttamente ritenuto dovuta la TARI e corretti gli interessi calcolati ex lege.

La Corte rileva inoltre che il contribuente non ha adeguatamente allegato e comprovato il diritto a esenzioni o riduzioni in ragione del carattere stagionale dell’attività, in base alle previsioni regolamentari comunali, né ha chiarito sotto quale profilo gli interessi sarebbero stati calcolati in modo errato, al di là del mero errore nel richiamo della normativa.

Prive di pregio sono, infine, le censure sulla mancata applicazione del cumulo giuridico, trattandosi di un’unica annualità. Il ricorso è quindi dichiarato manifestamente infondato e rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre all’obbligo di versare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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