Accertamenti OLAF e recupero dazi: prova contraria a carico dell’importatore (Cass. civ. Sez. V n. 7848 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento CE n. 1073/1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari e, per la loro formazione e il valore di atti pubblici, possono essere posti anche da soli a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi doganali. Spetta al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria, secondo il modello atomistico-analitico del ragionamento presuntivo, con esame di ciascun fatto indiziante e successiva valutazione complessiva. L’esimente della contabilizzazione a posteriori di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC richiede il concorso cumulativo di tre presupposti, tra cui l’errore attivo dell’autorità doganale: la sola buona fede dell’importatore non ha valenza esimente in re ipsa.

Il Fatto

L’Ufficio doganale aveva rettificato le dichiarazioni d’importazione di lampade fluorescenti presentate da una società tra il 2007 e il 2008, dichiarate di origine tunisina e di produzione di una ditta cinese titolare di un dazio ridotto. Le indagini dell’OLAF avevano accertato che le merci provenivano dalla Cina e che la produzione era stata in realtà attribuita a terzi, per i quali era previsto un dazio maggiore.

Dopo l’annullamento di un primo atto per incompetenza dell’ufficio emittente, un secondo atto di rettifica era stato impugnato dalla società. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso per intervenuta decadenza, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato la decisione, riconoscendo la piena valenza probatoria degli accertamenti OLAF. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza, apparenza, manifesta ed irriducibile contraddittorietà o perplessità della motivazione. Nel caso di specie il percorso logico-giuridico della CTR è risultato intelligibile, sebbene sintetico.

La Corte ha poi ribadito il proprio orientamento: gli accertamenti OLAF hanno piena valenza probatoria e possono essere posti anche da soli a fondamento degli avvisi di accertamento, spettando al contribuente la prova contraria. La ricorrente, tuttavia, non si è confrontata con il complessivo quadro probatorio, deviando dal modello atomistico-analitico che caratterizza il ragionamento presuntivo, con esame rigoroso di ogni fatto indiziante e valutazione congiunta alla luce di coerenza logica e concordanza.

Sul versante dell’esimente, la Corte ha ricordato che la contabilizzazione a posteriori è esclusa solo quando ricorrano cumulativamente tre presupposti: l’errore dell’autorità competente, la sua non rilevabilità da parte del debitore in buona fede e il rispetto delle prescrizioni sulla dichiarazione in dogana. La buona fede non ha valenza esimente in re ipsa, ma solo se riconducibile a una delle situazioni fattuali previste, tra cui l’errore incolpevole determinato da un comportamento attivo dell’autorità doganale. Non rileva l’errore indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore o dei fornitori.

La Corte ha infine respinto le censure sull’omesso esame di fatti decisivi, rilevando che il recupero dei dazi non è subordinato all’annullamento del certificato di origine da parte delle autorità del Paese emittente, essendo sufficienti le risultanze delle indagini degli organi ispettivi comunitari. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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