Prescrizione dei crediti del detenuto lavoratore decorre dalla fine del rapporto unico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19005 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro che il detenuto instaura con l’amministrazione penitenziaria, in ragione della sua funzione rieducativa e della condizione di soggezione del lavoratore alla chiamata al lavoro, si configura come rapporto unico e continuativo. Le interruzioni determinate dagli avvicendamenti e dai turni non costituiscono cessazioni intermedie, ma mere sospensioni del rapporto. Ne consegue che il termine di prescrizione dei crediti retributivi non decorre dalle singole interruzioni dell’attività, bensì dal momento del venir meno del rapporto di lavoro, che di regola coincide con la fine dello stato di detenzione. È onere dell’amministrazione, ove il rapporto sia cessato prima, allegare e provare le circostanze che ne hanno determinato la conclusione anticipata.
Il Fatto
Due soggetti, nel periodo di detenzione presso diversi istituti penitenziari, avevano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione. Avevano poi chiesto l’adeguamento della mercede corrisposta, ritenendola inferiore a quella dovuta.
Il Tribunale, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, aveva accolto la domanda condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme richieste. La decisione è stata confermata in appello, sul rilievo che il termine prescrizionale non decorreva dalla cessazione dei singoli rapporti, ma dalla cessazione del lavoro carcerario, trattandosi di un unico rapporto sempre riconducibile al medesimo datore. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, censurando proprio la qualificazione del rapporto come unico e continuativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione del lavoro penitenziario: da elemento afflittivo della pena a strumento di rieducazione e reinserimento sociale, secondo le finalità dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione. La disciplina dell’art. 20 della legge n. 354/1975, come sostituito dal d.lgs. n. 124/2018, ha eliminato il carattere formalmente obbligatorio del lavoro, ma ne ha ribadito la funzione risocializzante e il raccordo con le condizioni del lavoro libero.
Il punto decisivo è la condizione di soggezione del detenuto lavoratore. La struttura penitenziaria decide se, quando e dove assegnare il lavoro, senza graduatorie predeterminate né criteri di priorità, in un contesto di scarsità delle occasioni lavorative e di avvicendamenti coattivi. Da qui un ‘metus’ che non coincide con il timore di ritorsioni datoriali, ma deriva dall’assenza di libertà personale e dal potere dell’istituto sulla chiamata al lavoro.
Su queste basi la Corte conferma l’orientamento già espresso in precedenza — secondo cui la prescrizione dei crediti del detenuto non corre in costanza di rapporto — e ne precisa la portata. Il rapporto intramurario è unico: gli avvicendamenti e i turni non lo interrompono, ma lo sospendono soltanto. Non sono quindi configurabili cessazioni intermedie paragonabili ai contratti a termine, poiché manca un accordo volontario su durata e oggetto del rapporto.
Ne deriva che la prescrizione decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro e non dalle singole pause dell’attività. Spetta all’amministrazione allegare l’eventuale cessazione anticipata, che di regola coincide con la fine della detenzione. Poiché l’amministrazione non ha dimostrato una conclusione anteriore, il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale resta assorbito, con condanna del Ministero alle spese.
Nota della Redazione
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