Nessuna retroattività dell’esenzione IMU per gli immobili merce (Cass. civ. Sez. V n. 21425 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, introdotta dall’art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011 nel testo sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013, opera esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014. La fissazione del dies a quo di un trattamento agevolativo rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di scelte economico-fiscali, con la conseguenza che la norma non può essere applicata ai periodi d’imposta anteriori in via di interpretazione costituzionalmente orientata. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina che non estenda l’esenzione ai due anni precedenti, poiché nessuna norma costituzionale impone l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale né vieta al legislatore di differirne la decorrenza.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava l’avviso di accertamento IMU 2013 emesso dal Comune in relazione a immobili costruiti e destinati alla vendita. La Commissione tributaria di primo grado respingeva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 757/2021 depositata il 9 febbraio 2021, rigettava l’appello e confermava la debenza del tributo e delle sanzioni.

Secondo i giudici di appello l’introduzione di una forma di esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014 non escludeva, in assenza di diversa previsione legislativa, la debenza dell’imposta per i periodi anteriori di piena vigenza del tributo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione alla mancata interpretazione costituzionalmente orientata della norma sull’esenzione. Con il secondo motivo prospettava, in via subordinata, la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 9-bis per contrasto con gli artt. 53 e 3 Cost., nella parte in cui l’esenzione non era stata estesa ai due anni precedenti di vigenza sperimentale dell’imposta.

La Corte, riuniti i motivi per connessione, li ha ritenuti privi di fondamento. Richiamando il proprio orientamento, ha osservato che le agevolazioni fiscali e le esenzioni sono di stretta interpretazione e impegnano la discrezionalità del legislatore, cui spettano le scelte di politica economico-fiscale. Nel caso di specie la volontà legislativa si era espressa chiaramente, stabilendo la decorrenza dell’esenzione dal 1° gennaio 2014.

La Corte ha evidenziato che la stessa norma, al comma 1, prevedeva che per il 2013 non fosse dovuta la seconda rata dell’IMU, con espressa conferma della debenza della prima, mentre in precedenza era prevista solo la facoltà per i Comuni di ridurre l’aliquota per un periodo limitato. Tale assetto precludeva al giudice un intervento che avrebbe finito per sostituirsi al legislatore.

Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. Ha ribadito che i principi di ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost. non consentono di vulnerare la discrezionalità del legislatore nell’individuazione delle fattispecie derogatorie. Nessuna norma costituzionale giustifica l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale, non essendo configurabile una illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

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