Estrazione di ruolo: l’inammissibilità dell’impugnazione senza interesse qualificato (Cass. civ. Sez. 5 n. 8270 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica”, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. La norma sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato nelle fasi di merito o nel giudizio di legittimità. Il difetto di interesse ad agire è rilevabile finanche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e determina l’inammissibilità del ricorso introduttivo, da dichiararsi dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un estratto di ruolo concernente ventisei cartelle di pagamento, deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo per omessa notifica, la prescrizione della pretesa tributaria, la decadenza per tardiva formazione dei ruoli e la loro omessa sottoscrizione. La CTP di Latina dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto della rituale notifica delle cartelle.
In riforma, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello, ritenendo la decadenza dell’Ufficio per l’inosservanza del termine di notifica di cui all’art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006 e dichiarando nulle le cartelle, anche in ragione della rinuncia all’eredità del debitore originario, formalizzata dal contribuente ai sensi dell’art. 519 cod. civ. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate denunciava la violazione del combinato disposto degli artt. 12 del d.P.R. n. 602/1973 e 19 del d.lgs. n. 546/1992 per l’omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto direttamente contro l’estratto di ruolo senza dimostrare l’interesse qualificato richiesto dalla norma.
Richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, la Corte ha precisato che l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, selezionando i casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela, ha conformato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura “dinamica”, che può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino alla decisione. La disposizione si applica pertanto ai processi pendenti, come confermato dalla Corte cost. n. 190 del 2023.
La S.C. ha inoltre evidenziato come il difetto di interesse ad agire sia rilevabile finanche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come ribadito da Sezioni Unite n. 24172 del 2025. Nel caso di specie, il contribuente non aveva allegato, neppure in sede di legittimità, la sussistenza di un interesse concreto ad impugnare l’estratto di ruolo, limitandosi a dedurre vizi propri della pretesa impositiva o della notifica delle cartelle, non riconducibili alle ipotesi tassative di cui alla norma.
Ne consegue che la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., trattandosi di causa che non poteva essere proposta. Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate, tenuto conto della sopravvenienza normativa in corso di giudizio.
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Nota della Redazione
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