Giusta causa e proporzionalità del licenziamento: sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21763 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. investe la pertinenza e la coerenza del giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella clausola generale, ma non l’accertamento dei fatti, rimesso al giudice di merito. Il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è deducibile, a pena di inammissibilità, solo indicando in modo specifico le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici. Il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva è censurabile in cassazione esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mediante denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo, non con la mera contrapposizione di un diverso apprezzamento valutativo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza resa all’esito dell’opposizione ex art. 1, comma 49, legge n. 92/2012, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a un dipendente da una società, applicando la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970, con risoluzione del rapporto dalla data del recesso e condanna al pagamento di tredici mensilità.

La decisione si fondava sul difetto di proporzionalità della sanzione, irrogata per la reiterata violazione di procedure aziendali in occasione di interventi di riparazione su un’autovettura. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2119 cod. civ. e degli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966. Il vizio di violazione di legge non è dedotto con l’elencazione delle norme asseritamente violate, ma richiede la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici, così da prospettare una valutazione comparativa fra opposte soluzioni.

La Corte ricorda che la giusta causa integra una clausola generale, concretizzata dall’interprete mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. La sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica secondo standard conformi ai valori dell’ordinamento è sindacabile con riguardo alla pertinenza e coerenza del giudizio operato, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi integrativi resta sul piano del giudizio di fatto, incensurabile se privo di errori logici o giuridici.

Nel caso esaminato, il ricorrente non individua il parametro normativo in tesi contrastato con i valori dell’ordinamento, ma contesta la valutazione di non proporzionalità quale effettuata dal giudice di merito, contrapponendo un diverso apprezzamento degli stessi elementi già considerati. Il giudizio di proporzionalità, ribadisce la Corte, è censurabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., denuncia neppure formalmente formulata.

Anche il secondo motivo è inammissibile: la Corte d’appello aveva ritenuto assorbita ogni altra questione dalla valutazione di non proporzionalità, il che esclude la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; inoltre, il richiamo per relationem agli atti di causa non soddisfa l’onere di specificazione dei motivi imposto dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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