Litisconsorzio escluso nell’accertamento incidentale del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1340 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal lavoratore per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e l’impugnativa del licenziamento nell’ambito di una cessione d’azienda, il cessionario non è litisconsorte necessario ex art. 102 cod. proc. civ., poiché cedente e cessionario rispondono in via meramente solidale. La questione pregiudiziale relativa all’esistenza del rapporto, funzionale alla sola decisione della domanda, va risolta dal giudice incidenter tantum ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ. quando manchi una domanda di parte volta a ottenere una statuizione con efficacia di giudicato. Gli effetti dell’accertamento incidentale restano limitati alle parti della causa originaria e non si estendono al terzo, salvo che l’attore, titolare di un interesse qualificato, ne chieda l’accertamento in via principale con adeguate allegazioni.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società cessionaria chiedendo di accertare l’illegittimità e/o la nullità del licenziamento intimatogli, sul presupposto di un rapporto di lavoro subordinato con la società cedente e di un trasferimento di ramo d’azienda per retrocessione tra le due società. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Genova aveva respinto il reclamo, confermando le statuizioni della fase sommaria e dell’opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 47 e seguenti, della legge n. 92 del 2012.
La Corte territoriale aveva ravvisato plurimi elementi indiziari, precisi e concordanti, dell’assenza di un effettivo rapporto subordinato, qualificando il ricorrente come amministratore di fatto ed esclusivo gestore della società cedente. Contro tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso investe, tra l’altro, la dedotta violazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. per la mancata partecipazione al giudizio della società cedente e dei suoi soci. La Corte respinge la censura rilevando che non sussiste alcun litisconsorzio necessario: cedente e cessionario sono legati da mera responsabilità solidale, come affermato da Cass. n. 438 del 13/01/2021.
Il presupposto dell’esistenza del rapporto di lavoro, la cui inesistenza è stata eccepita dal cessionario, ha natura pregiudiziale, perché funzionale alla sola decisione della domanda. Ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ., esso deve essere risolto dal giudice incidenter tantum ove sia mancata la domanda di parte diretta a ottenere una statuizione con efficacia di giudicato.
Il Collegio precisa che il litisconsorzio necessario non ricorre quando il giudice accerta in via meramente incidentale una situazione giuridica che riguardi anche un terzo: gli effetti di tale accertamento non si estendono al terzo, ma restano confinati alle parti della causa originaria. Fa salva l’ipotesi in cui l’attore, titolare di un interesse qualificato, chieda egli stesso un accertamento nei confronti del terzo in via principale, con adeguate allegazioni e deduzioni. Nel caso concreto nessuno, nemmeno il ricorrente, ha avanzato tale domanda, né la convenuta ha proposto riconvenzionale di simulazione.
Il terzo motivo, che invoca limitazioni probatorie ex artt. 2722 e 2729 cod. civ., è infondato: l’esistenza o inesistenza del rapporto subordinato è liberamente provabile per testimoni e per presunzioni, senza le limitazioni dedotte. Quanto al motivo sull’omesso esame di fatto decisivo, la Corte lo dichiara in parte inammissibile per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme (cfr. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019), in parte infondato, essendo la prova testimoniale stata esclusa perché generica e irrilevante. I motivi sulla cessione d’azienda e sul licenziamento restano assorbiti dalla ratio decidendi pregiudiziale sulla carenza del rapporto. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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