Revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio e limiti dell’errore percettivo (Cass. civ. Sez. I n. 21176 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso la pronuncia di cassazione con rinvio è inammissibile soltanto quando l’errore revocatorio denunciato abbia condotto all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive suscettibili di nuova, libera e autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio. Non è invece inammissibile quando la pronuncia di accoglimento sia fondata su un vizio processuale riconducibile a un errore di fatto, ovvero quando il fatto di cui si denuncia l’erronea percezione sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto o abbia determinato l’annullamento per vizio di motivazione. L’errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella sola erronea percezione dei fatti di causa, purché evidente, immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti, essenziale e decisivo, e sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; non può concernere l’attività interpretativa e valutativa né investire la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.
Il Fatto
Due ricorrenti, eredi di un socio fondatore, avevano adito la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente chiedendo la declaratoria di invalidità delle delibere assembleari di una società, l’accertamento della responsabilità dell’amministratore unico e la condanna al risarcimento dei danni. Il collegio arbitrale, con lodo parziale e poi con lodo definitivo, aveva qualificato l’arbitrato come rituale, dichiarato l’invalidità delle delibere e condannato l’amministratore al risarcimento.
La Corte d’appello respinse l’impugnazione dell’amministratore, confermando la qualificazione del lodo come rituale. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6140/2024, accolse il ricorso dell’amministratore, ritenne l’arbitrato irrituale e cassò con rinvio per l’esame della questione di nullità. Le soccombenti hanno allora impugnato quella ordinanza per revocazione, deducendo quattro errori percettivi; l’amministratore ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso, ricordando che la revocazione delle pronunce di cassazione è consentita nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. Vengono richiamate le Sezioni Unite n. 20013/2024, che hanno precisato i caratteri dell’errore percettivo: erronea percezione dei fatti, evidenza assoluta, decisività, esclusivo riferimento agli atti interni.
Nel merito, il primo profilo è respinto. Il passaggio impugnato riguardava la natura rituale o irrituale del lodo, questione ritualmente riproposta in sede di legittimità, e non l’asserita nullità della clausola compromissoria, rimasta estranea al ricorso. La statuizione risulta quindi immune da vizi e non configura alcun errore percettivo.
Quanto al contesto “familiare” della società, la censura è inammissibile: le ricorrenti hanno frainteso il termine “pacifico”, riferito alla composizione a base familiare della compagine e non alla qualità dei rapporti tra i cointeressati. Nessun errore revocatorio è ravvisabile.
Il terzo profilo, relativo alla mancata richiesta di esecutività, è anch’esso inammissibile: non prospetta un errore percettivo, ma critica un’argomentazione giuridica posta a corredo della più ampia motivazione. La Corte ribadisce che la natura irrituale dell’arbitrato emerge dal chiaro riferimento ai “poteri di amichevole compositore” e dalla volontà delle stesse ricorrenti, che avevano proposto domanda di arbitrato irrituale.
Il quarto profilo è dichiarato inammissibile perché solleva una questione del tutto nuova, prospettata solo con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nel primo giudizio di cassazione e dunque tardivamente. Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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