Nessuna nullità per omessa riunione degli appelli e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 21782 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario l’omessa riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza non determina alcuna nullità processuale, in mancanza di una specifica comminatoria di legge, restando il relativo provvedimento di carattere meramente ordinatorio e insuscettibile di autonoma impugnazione. Il vizio di motivazione deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, ovvero sia solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La valutazione sull’idoneità delle circostanze a giustificare la riduzione delle sanzioni integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un’agente della riscossione notificava a una contribuente una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di somme dovute per IRPEF, IVA e IRAP in relazione a un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, rimasto non impugnato. La contribuente proponeva ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva parzialmente, riducendo le sanzioni iscritte a ruolo alla metà del minimo per ciascun tributo e compensando le spese.

Contro tale decisione l’Ufficio proponeva appello davanti alla commissione tributaria regionale; nelle more anche la contribuente impugnava autonomamente la sentenza di primo grado, senza che i due gravami venissero riuniti. La commissione regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorreva allora per cassazione con tre motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 335 cod. proc. civ., per non avere la commissione regionale disposto la riunione dei due appelli proposti contro la medesima sentenza. La Corte lo ritiene infondato. La norma impone la riunione di tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, ma, come già chiarito in precedenza, il suo mancato rispetto non produce effetti invalidanti in assenza di una specifica sanzione processuale. La fattispecie va piuttosto ricondotta alla riunione disciplinata dall’art. 274 cod. proc. civ., con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione.

Nel solco di questo indirizzo la Corte ribadisce che l’omissione del provvedimento di riunione non genera nullità processuali denunciabili con il ricorso per cassazione, difettando peraltro la dimostrazione di un concreto pregiudizio ai diritti della difesa. L’inosservanza delle norme che impongono la riunione per evitare un possibile contrasto di giudicati non è assoggettata, di per sé, ad alcuna esplicita sanzione di nullità, neppure in ragione della natura pubblicistica di quelle disposizioni.

Il secondo motivo lamentava una motivazione solo apparente, per essersi la commissione regionale limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza prendere posizione sui motivi d’appello. La Corte richiama il principio secondo cui la mancanza di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. si configura quando la motivazione manchi del tutto, ovvero, pur esistente come parte del documento, presenti argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterne il riconoscimento come giustificazione del decisum. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel caso concreto la commissione regionale non si è limitata a una mera adesione alla decisione di primo grado: ha riportato il motivo di appello dell’Ufficio, incentrato sull’omessa indicazione delle eccezionali circostanze idonee a evidenziare la sproporzione tra tributo e sanzione, e ha spiegato che tali ragioni erano state puntualmente esposte nella parte conclusiva della motivazione di primo grado. Il motivo è pertanto infondato. Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile: l’Ufficio, dopo aver sostenuto il difetto di motivazione sul punto, ha poi riportato le circostanze ritenendole inidonee, incorrendo in una contraddizione; in ogni caso la valutazione sull’idoneità delle circostanze a ridurre le sanzioni costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *