Tremonti ambiente: il rimborso va chiesto entro 48 mesi dal versamento, non dal decreto del 2012 (Cass. civ. Sez. V n. 3373 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detassazione degli investimenti ambientali, la mancata fruizione della deduzione ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambiente) consente al contribuente di presentare istanza di rimborso, la quale non è preclusa dall’omessa dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, poiché questa opera sul piano dell’accertamento del debito d’imposta, mentre il rimborso opera nel diverso ambito della riscossione, senza interferenza tra i due strumenti, purché venga rispettato il termine di decadenza di quarantotto mesi di cui all’art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, che decorre dal versamento della maggiore imposta non dovuta, restando irrilevante l’emanazione del d.m. 5 luglio 2012. (Rv. 678086-01)
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie alternative aveva presentato nel dicembre 2015 un’istanza di rimborso di circa 1,68 milioni di euro per la mancata fruizione, nell’anno d’imposta 2010, della deduzione per investimenti ambientali prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000 (Tremonti ambiente). L’Agenzia delle Entrate aveva respinto l’istanza perché presentata oltre il termine perentorio dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, decorrente dal 16 giugno 2011, data dell’ultimo versamento IRES a saldo.
La Commissione tributaria provinciale di Macerata aveva accolto parzialmente il ricorso, limitatamente all’importo determinato in subordine dall’Ufficio, poiché alcuni impianti fotovoltaici erano entrati in funzione solo nel 2011. La Commissione tributaria regionale delle Marche aveva respinto l’appello dell’Agenzia: la mancata fruizione del beneficio era imputabile all’incertezza interpretativa sul cumulo tra Conto Energia e Tremonti ambiente, sicché i 48 mesi non decorrevano dai pagamenti, avvenuti tra giugno 2010 e giugno 2011, ma dal decreto ministeriale del 5 luglio 2012 che aveva risolto l’ambiguità.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, per violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973: la norma ancora la decorrenza del termine a un solo elemento, la data del versamento ritenuto indebito, e non contempla ipotesi di incertezza normativa; la decadenza è indisponibile ex art. 2969 c.c. e rilevabile d’ufficio. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il motivo. Richiama la ricostruzione sistematica di Cass. n. 19728/2025 sui rapporti tra dichiarazione integrativa e istanza di rimborso: l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 consente il rimborso in ogni ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, anche per inesistenza originaria dell’obbligo (Cass. nn. 10693/2019 e 8516/2019); l’istanza non è preclusa dall’omessa integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, perché la prima opera nell’accertamento del debito e la seconda nella riscossione, come opzioni concorrenti e non alternative (Cass. Sez. Un. n. 13378/2016; Cass. nn. 19002/2019 e 7389/2019).
La giurisprudenza più recente ha però chiarito che la mancata fruizione tempestiva del beneficio, anche per incertezza normativa, non consente di derogare al termine decadenziale, posto a tutela della certezza dei rapporti tributari (Cass. nn. 25598/2025 e 28597/2025). Con specifico riferimento alla Tremonti ambiente, Cass. n. 29703/2025 ha affermato che i 48 mesi decorrono dal versamento, senza rilievo del d.m. 5 luglio 2012 che ha risolto l’incertezza sulla cumulabilità con il II Conto Energia. La Corte aderisce espressamente a questo orientamento.
L’affermazione apparentemente contraria contenuta in Cass. n. 19564/2025, secondo cui il termine decorrerebbe dal decreto del 2012, è un mero obiter dictum: in quel caso il versamento indebito era emerso solo in un periodo successivo per effetto del riporto delle perdite ex art. 84 TUIR, e la vera regula iuris era che il termine decorre dal primo versamento indebito effettivamente emerso. Il computo dal decreto ministeriale non era quindi entrato nel percorso decisionale.
La sentenza della CTR è cassata con rinvio per nuovo esame alla luce del principio ribadito, anche per le spese, comprese quelle del grado.
Nota della Redazione
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