Società di comodo e valore dell’immobilizzazione senza interpello disapplicativo obbligatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 6086 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione della metodologia di calcolo del valore di un’immobilizzazione, ai fini della determinazione del reddito delle società di comodo, non è soggetta all’onere di una preventiva istanza di interpello disapplicativo. La mancata impugnazione del ragionamento svolto dal giudice di merito sulla metodologia di calcolo determina il difetto di interesse della parte ricorrente, rendendo inammissibile il motivo di ricorso. La sentenza che dà conto delle ragioni a fondamento della ritenuta operatività della società e dell’esclusione dalle categorie esenti dall’Irap non è affetta da motivazione apparente, né il sindacato di legittimità può estendersi al riesame del merito, essendo il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. configurabile esclusivamente come difetto di motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento, ritenendo la contribuente una società di comodo ai sensi della legge n. 724 del 1994, con conseguente recupero a tassazione di Ires, Irap e sanzioni. L’ufficio aveva calcolato il valore dell’unica imbarcazione di proprietà della società quale immobilizzazione, rilevando anche la mancata compilazione del quadro RF e l’obbligo di pagamento dell’Irap.
La Commissione Tributaria Provinciale e, in seguito, quella Regionale avevano confermato la legittimità dell’accertamento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendolo inammissibile. Il giudice di merito aveva basato la propria decisione sulla correttezza del procedimento di valutazione dell’immobilizzazione, considerando il valore complessivo dell’imbarcazione e non il solo esborso sostenuto. Il contribuente, non avendo censurato specificamente tale metodologia, aveva fatto difetto di interesse, essendo l’eventuale obbligo di interpello disapplicativo una questione solo accessoria.
Quanto al secondo motivo, concernente la motivazione apparente ex art. 132, comma 4, c.p.c., la Corte ne ha dichiarato l’infondatezza. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ha precisato che il vizio denunciabile in cassazione si verifica solo in ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, restando escluso il mero difetto di sufficienza. Nel caso di specie, la sentenza di appello aveva adeguatamente esposto le ragioni alla base del giudizio di non operatività della società.
Infine, il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata valutazione di documenti, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ricordato che la deduzione di un vizio di motivazione non consente al giudice di legittimità di riesaminare il merito, ma solo di controllare la coerenza logico-formale delle argomentazioni. La denuncia della violazione delle norme sul libero convincimento configura un errore di fatto, censurabile solo come difetto di motivazione nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società alla refusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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