Divieto nuove eccezioni in appello e mere difese nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21880 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello posto dall’art. 437, comma 2, cod. proc. civ. concerne esclusivamente le eccezioni in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere, non rilevabili d’ufficio. Non riguarda invece le eccezioni improprie o mere difese, dirette a negare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado. La preclusione opera solo quando l’eccezione nuova, fondata su elementi non prospettati in prime cure, introduce in gravame un nuovo tema d’indagine, alterando i termini sostanziali della controversia e violando il principio del doppio grado di giurisdizione. Il vizio di motivazione è ravvisabile solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da una cooperativa avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, che l’aveva condannata al pagamento di una modesta somma in favore di un dipendente, a titolo di retribuzione ordinaria relativa alle ore collocate nella banca ore e non recuperate.
Il giudice di secondo grado ha fondato l’inammissibilità sull’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., ritenendo che la società avesse mutato integralmente le proprie difese rispetto al primo grado. La cooperativa ha impugnato la decisione in cassazione con due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112, 346, 437 e 116 cod. proc. civ., censurando la declaratoria di inammissibilità per asserito mutamento delle difese in appello. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il proprio consolidato orientamento sul divieto di jus novorum nel rito del lavoro.
Il Collegio ha ribadito che la preclusione dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ. colpisce le sole eccezioni in senso proprio, non rilevabili d’ufficio, mentre restano estranee al divieto le eccezioni improprie e le mere difese, ossia le deduzioni volte a contestare i fatti costitutivi allegati dalla controparte o il valore probatorio dei mezzi istruttori. In questo senso sono richiamati i precedenti Cass. n. 8855/2002, Cass. n. 20157/2012 e Cass. n. 2271/2021.
La preclusione scatta soltanto quando l’eccezione nuova si fondi su elementi non prospettati in primo grado e introduca un nuovo tema d’indagine, con alterazione dei termini sostanziali della controversia e lesione del doppio grado di giurisdizione. Nel caso concreto, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, ciò che sarebbe mutato sono le difese svolte in una situazione di contrasto alle domande avversarie.
Dalla lettura degli atti la Corte ha anzi rilevato che, più che di un mutamento difensivo, si è trattato della deduzione di errori di calcolo del primo giudice, nell’ambito di una contestazione già prospettata in prime cure e riguardante l’obbligo della datrice di lavoro di pagare le ore anziché utilizzarle in compensazione. Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è stato invece rigettato: la sentenza, pur incisa dalle critiche del motivo accolto, rispetta i parametri di validità, essendo il sindacato di legittimità limitato al minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., secondo Cass. n. 9105/2017, Cass. n. 20921/2019 e Cass. Sez. Un. n. 8053 e 8054/2014.
La sentenza è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per il riesame nel merito e la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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