Appalto illecito e somministrazione: accertamento di fatto insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20196 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La genuinità del contratto di appalto, anche quando sia configurabile come appalto c.d. leggero o labour intensive, postula in capo all’appaltatore un’autonoma organizzazione dei mezzi e del personale e l’assunzione del relativo rischio d’impresa, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola messa a disposizione di mezzi da parte del committente. La qualificazione del rapporto come appalto o come illecita somministrazione di manodopera costituisce accertamento di fatto devoluto al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua. La censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, solleciti una rivalutazione dei fatti storici è inammissibile.

Il Fatto

Una lavoratrice, assunta alle dipendenze di una cooperativa sociale, svolgeva mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una residenza sanitaria per anziani gestita da un’azienda sanitaria committente. La lavoratrice conveniva in giudizio l’azienda sanitaria per ottenere il risarcimento del danno, previo accertamento della non genuinità dell’appalto stipulato tra l’azienda e la cooperativa.

La domanda era accolta dal Tribunale di L’Aquila, che condannava l’azienda al pagamento delle differenze retributive in applicazione del CCNL del comparto sanità pubblica. La sentenza era riformata in appello, ma la pronuncia veniva cassata per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa. Riassunto il processo, la Corte d’Appello di L’Aquila, in sede di rinvio, confermava l’accertamento della non genuinità dell’appalto e la condanna dell’azienda al risarcimento. Contro tale decisione l’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato l’appalto come appalto pesante e ne avesse tratto la conclusione della sua non genuinità, così ravvisando una illegittima somministrazione di manodopera. Il motivo investiva gli artt. 20 e 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 e l’art. 1655 cod. civ.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolveva in una critica del ragionamento decisorio, sollecitando una revisione non consentita in sede di legittimità.

La Corte ha rilevato che la ricorrente muoveva da un presupposto erroneo. Il giudice del rinvio non aveva qualificato l’appalto come appalto pesante, ma, all’esito di una minuziosa disamina del materiale istruttorio, aveva ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione del lavoro da parte della cooperativa. La Corte territoriale aveva dato per assodato che si trattasse di un appalto leggero, ma aveva correttamente ricordato che la genuinità anche di questo tipo di appalto richiede un’autonoma organizzazione in capo all’appaltatore, con assunzione del relativo rischio d’impresa.

Il principio è stato dichiarato conforme alla giurisprudenza della Corte. La distinzione tra appalto leggero e pesante rileva essenzialmente al fine di escludere che, nel primo, l’utilizzo di mezzi e attrezzature del committente costituisca indizio decisivo di illiceità, a condizione che sussista comunque l’apporto organizzativo dell’appaltatore, quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al risultato dell’appalto (Cass. n. 31128/2021; conf. Cass. n. 22989/2020 e 21413/2019, nonché Cass. n. 10012/2024).

L’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 richiama i due elementi che, ai sensi dell’art. 1655 cod. civ., caratterizzano l’appalto: la permanenza in capo all’appaltatore del potere direttivo e organizzativo sui dipendenti e l’assunzione del rischio d’impresa. Su tali aspetti si è concentrato l’accertamento di fatto, insindacabile in legittimità. La Corte ha inoltre escluso ogni limite alla cognizione del giudice del rinvio, poiché la precedente sentenza d’appello era stata cassata per difetto di integrità del contraddittorio, con nullità che imponeva la totale rinnovazione del giudizio di secondo grado. Nessun contrasto, infine, con la Cass. n. 24572/2022, relativa al medesimo contratto, ove furono applicati i medesimi principi e il diverso esito derivò dalla difformità degli accertamenti di fatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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