Ricorso per cassazione tardivo quando spirato il termine semestrale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15319 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Il termine lungo per l’impugnazione, in mancanza di notifica della sentenza, è di sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009. Il ricorso per cassazione proposto oltre la scadenza di tale termine è inammissibile in quanto tardivo. La verifica della ritualità dell’impugnazione prescinde dall’esame dei motivi di merito, che restano assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
Una dipendente ha svolto prestazioni come LSU/LPU per una Provincia dal 1996 al 2004. Ha adito il Tribunale competente chiedendo il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in ragione del carattere subordinato del rapporto.
Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello principale della Provincia e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha fissato al 27.11.1996 la decorrenza dell’accertamento del diritto alle differenze retributive. La Corte territoriale ha ravvisato il carattere subordinato del rapporto e ha applicato l’art. 2126 cod. civ., ritenendo sospesa la prescrizione dei crediti durante lo svolgimento del rapporto. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato d’ufficio, su eccezione della controricorrente, un profilo di inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 25.7.2018 e, in mancanza di notifica, il termine lungo per l’impugnazione era di sei mesi ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis perché il giudizio di primo grado era iniziato nel 2011.
Il ricorso per cassazione era datato 19.2.2019 ed era stato avviato alla notifica in data 20.2.2019. La Corte ha osservato che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione feriale. Il termine semestrale era pertanto spirato il 25.1.2019, prima della proposizione dell’impugnazione.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con assorbimento dei due motivi articolati dalla ricorrente e delle questioni di merito sugli artt. 1, 2 e 10 d. lgs. n. 468/1997, sull’art. 2126 cod. civ. e sugli artt. 2934 e 2948 cod. civ.
Le spese sono state liquidate secondo soccombenza. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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