Giudicato esterno successivo alla sentenza impugnata e rilevabilità d’ufficio in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22306 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, al pari del giudicato interno, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Il giudicato esterno non è elemento di fatto, ma è assimilabile ai comandi giuridici, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Qualora un giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto giuridico sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto, ancorché il successivo giudizio abbia finalità diverse.

Il Fatto

La controversia trae origine da un contratto di lavoro a termine stipulato nel 2003. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del termine e accertato un rapporto a tempo indeterminato, ordinando il ripristino; la decisione era stata confermata in appello. Su ricorso della società, questa Corte aveva cassato con rinvio per insufficienza di motivazione sul nesso causale tra ragioni sostitutive e attività svolta.

Dopo la pronuncia rescindente, la società aveva comunicato il recesso, sostenendo che fosse riacquistata efficacia della scadenza del termine. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso, escludendo l’effetto espansivo della cassazione con rinvio. La società ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva, con effetto assorbente, la sussistenza di un giudicato esterno sulla fattispecie, documentato dalla difesa della lavoratrice. Dopo la pronuncia rescindente, il giudizio di rinvio era stato definito con sentenza che aveva confermato la nullità della clausola appositiva del termine e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dalla data indicata, ancora in atto se non cessato per altra causa.

Tale sentenza è passata in giudicato. Il giudicato esterno, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, è rilevabile d’ufficio in cassazione anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata. Esso non è incluso nel fatto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, ed è ad essi assimilabile perché fissa la regola del caso concreto.

La Corte richiama Cass. n. 12754/2022, n. 5370/2024 e n. 8906/2024, oltre a Cass. Sez. Un. n. 13916/2006, n. 27013/2022 e n. 2387/2024. Quando un giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto è definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento su un punto fondamentale comune forma la premessa logica del dispositivo e preclude il riesame, ancorché il successivo giudizio abbia finalità diverse.

Il ricorso è quindi respinto. La società è condannata alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi importi con distrazione al difensore antistatario, e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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