Esimente del professionista infedele e prova della vigilanza del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 21945 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’esimente prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera quando l’inadempimento sia imputabile esclusivamente al professionista incaricato, purché il contribuente provi di avergli fornito la provvista e di aver vigilato sul puntuale adempimento del mandato. Non basta la denuncia penale del professionista: occorre la prova del suo comportamento fraudolento, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Il difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, che non riproduca il contenuto degli atti su cui si fonda, ne determina l’inammissibilità. La motivazione concisa o per relationem è idonea quando consenta di ricostruire il percorso logico del giudice.

Il Fatto

La società contribuente riceveva una cartella di pagamento per IVA e IRES relative all’anno d’imposta 2014, emessa dopo un controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, con revoca della rateizzazione concessa per il mancato pagamento della quinta rata.

Il ricorso della società veniva rigettato in primo grado e l’appello dalla Commissione tributaria regionale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il difetto di motivazione della sentenza di appello, l’errata applicazione dell’art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di sanzioni e la violazione delle norme sull’esimente per fatto del professionista.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, che mescola profili di violazione di legge e di vizio di motivazione. La sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei rende il motivo inammissibile. Nel merito, la sentenza impugnata espone in forma concisa le ragioni della conferma, illustrando il percorso argomentativo seguito.

La Corte richiama la giurisprudenza sulla motivazione apparente, che ricorre quando le argomentazioni sono inidonee a far riconoscere l’iter logico del convincimento (Cass., Sez. U. n. 19881 del 2014), e sull’ammissibilità della motivazione per relationem in appello (Cass. n. 23997 del 2022). Nella specie la motivazione è adeguata.

Quanto al secondo motivo, relativo alle sanzioni, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non ha trascritto il motivo di appello né la statuizione di primo grado sul punto, impedendo il controllo sulla censura.

Il terzo motivo, sull’esimente per fatto del professionista, è infondato. Le Sezioni Unite n. 28640 del 2021 richiedono che il contribuente provi di aver fornito la provvista e di aver vigilato sul mandato. La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 35612 del 2022; Cass. n. 19422 del 2018; Cass. n. 11832 del 2016) esclude l’esimente in assenza di prova della vigilanza e del carattere fraudolento della condotta del professionista.

La Commissione regionale si è attenuta a tali principi, accertando che la società non aveva dimostrato la condotta fraudolenta, al di là della denuncia penale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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