Malfunzionamento PEC e rimessione in termini: onere di diligenza del difensore (Cass. civ. Sez. II n. 9065 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata rientra nella sfera di dominio dell’interessato o della sua organizzazione professionale e non integra la causa non imputabile richiesta dall’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. per la rimessione in termini. Il rimedio presuppone un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, di carattere assoluto e non di mera difficoltà, in rapporto causale determinante con la decadenza. Non basta allegare una generica documentazione tecnica attestante problemi di ricezione, né il malfunzionamento della rete dello studio, potendo il difensore usare altro computer non collegato alla medesima rete. Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso il contenuto del motivo di gravame e operarne il raffronto con la sentenza impugnata, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello.

Il Fatto

Il giudizio trae origine da più domande proposte davanti al Tribunale di Napoli per il riconoscimento della qualità di erede di un de cuius e per il rilascio di un immobile. Il tribunale, riuniti i giudizi, definì le contrapposte pretese sulla base di diverse schede testamentarie.

Il ricorrente propose appello, che la Corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibile per difetto di specificità, rilevando che il gravame aveva riproposto acriticamente le tesi di primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. La Sostituta Procuratrice Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’istanza di rimessione in termini per il tardivo deposito della memoria illustrativa. Il difensore aveva invocato un problema tecnico nella trasmissione, allegando uno screenshot con errore di firma del file. La Corte richiama l’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., di stretta interpretazione, e il principio per cui il rimedio presuppone un errore non imputabile alla parte, cagionato da fatto impeditivo estraneo alla sua volontà, di carattere assoluto e non di mera difficoltà.

Il collegio esclude che il malfunzionamento della casella PEC possa integrare tale nozione, trattandosi di evenienza rientrante nella sfera di dominio dell’interessato ovvero della sua organizzazione professionale. Il difensore avrebbe potuto evitare la decadenza usando l’ordinaria diligenza. La Corte richiama il precedente per cui non è sufficiente una generica documentazione di un tecnico privato attestante problemi di ricezione, e la più recente pronuncia secondo cui non è invocabile la rimessione in termini per il malfunzionamento della rete dello studio, potendo il difensore consultare tramite altro computer non collegato alla rete professionale.

Nel merito del primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., la Corte ribadisce che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. La Corte d’appello ha correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, richiedendo che l’appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere il contenuto della censura. Il ricorrente, invece, censura la statuizione restando su un piano di totale astrattezza, senza operare il raffronto tra la sentenza di primo grado e l’atto di appello.

La Corte precisa che l’error in procedendo non dispensa il ricorrente dall’onere di specificare il contenuto della critica e i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta nello stesso ricorso. Il principio di specificità, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., va modulato secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi e altri c. Italia. Il primo motivo è dunque inammissibile.

I motivi dal secondo al settimo sono parimenti inammissibili, perché investono questioni di merito che la Corte d’appello non ha affrontato, essendo assorbite dalla statuizione di inammissibilità. Nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso le questioni sulle quali il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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