Prescrizione prevale su effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità nel rimborso (Cass. civ. Sez. V n. 4842 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale eliminano la norma illegittima con efficacia ex tunc, rendendola inapplicabile anche alle fattispecie anteriori, ma i loro effetti non si estendono ai rapporti esauriti. Costituisce rapporto esaurito quello in cui sia maturata una prescrizione o una decadenza non direttamente investita, nei suoi presupposti normativi, dalla dichiarazione di incostituzionalità. La pregressa vigenza di una disposizione ostativa all’esercizio del diritto, poi caducata, non integra un impedimento giuridico ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., ma un mero ostacolo di fatto, rimovibile con l’incidente di costituzionalità. Ne consegue che il diritto al rimborso dell’imposta di registro non può essere azionato oltre il termine triennale dell’art. 77 d.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dalla data della pronuncia di incostituzionalità.
Il Fatto
Un notaio, in qualità di acquirente di un immobile aggiudicato in una procedura di esecuzione immobiliare, versava l’imposta di registro calcolata sul prezzo di aggiudicazione, secondo l’art. 44 d.P.R. n. 131/1986. Dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014, dichiarava l’illegittimità dell’art. 1, comma 497, legge n. 266/2005 nella parte in cui non consentiva agli acquirenti in sede espropriativa di optare per il prezzo valore, il contribuente presentava istanza di rimborso.
L’ufficio respingeva l’istanza; il ricorso del professionista era accolto in primo grado e la C.T.R. del Veneto confermava la decisione, ritenendo tempestiva la domanda perché il termine decorreva dalla pubblicazione della pronuncia costituzionale. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione, deducendo l’errata individuazione del dies a quo del termine triennale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 136 Cost. e dall’art. 30 legge n. 87/1953: la dichiarazione di illegittimità non è una forma di abrogazione, ma consegue all’invalidità originaria della legge, con efficacia retroattiva anche per le fattispecie anteriori. Gli effetti valgono erga omnes, ma non si estendono ai rapporti consolidati per giudicato, preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite dalla pronuncia.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la vigenza di una norma preclusiva poi dichiarata incostituzionale non costituisce impedimento giuridico ex art. 2935 cod. civ., ma semplice ostacolo di fatto, superabile con l’incidente di costituzionalità. La norma caducata non può più produrre né conservare effetti e non può fondare un effetto impeditivo del decorso della prescrizione.
La sentenza affronta poi la tutela dell’affidamento. La Corte ammette che il legislatore possa emanare leggi retroattive, purché giustificate sul piano della ragionevolezza, e richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 149 del 2017, n. 73 del 2017, n. 216 del 2015) e quella europea sulla certezza del diritto (Corte di Giustizia UE, causa C-362/12). Tali esigenze non sono però invocabili nel caso: la modificazione non riguarda il termine di prescrizione e deriva da una pronuncia del Giudice delle leggi, non da un intervento legislativo.
Da qui la conclusione: gli effetti della sentenza n. 6 del 2014 non si estendono ai diritti di credito maturati prima del triennio anteriore alla domanda, poiché su di essi incide la prescrizione, disciplinata da norma diversa da quella dichiarata illegittima. In materia tributaria è rapporto esaurito quello in cui il pagamento sia stato eseguito senza domanda di rimborso nel termine di legge, a pena di decadenza.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del contribuente, condannato alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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