Inammissibile il ricorso che non attinge la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. II n. 11374 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronti con la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata. Integra, in particolare, causa di inammissibilità la doglianza che imputi al giudice di merito una decisione su questione di competenza mai affrontata, risultando la decisione fondata su una motivazione di merito del tutto diversa. L’onere di specifica contestazione degli argomenti del provvedimento impugnato impone al ricorrente di attingere il fondamento effettivo della statuizione, non potendosi limitare a rappresentare una ricostruzione alternativa dei fatti processuali.

Il Fatto

Il ricorrente presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Regionale. L’istanza veniva respinta.

Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente proponeva istanza di annullamento al Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, che la rigettava. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato alla violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unica censura proposta. Il ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale si sarebbe dichiarata incompetente a decidere sull’opposizione, sul presupposto erroneo che l’opposizione riguardasse un provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, mentre l’opposizione aveva ad oggetto il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Tributaria Regionale.

La doglianza non coglie nel segno. La Commissione Tributaria Regionale, osserva la Corte, non si è affatto pronunciata su una questione di competenza: si è limitata a rigettare l’opposizione, confermando la statuizione della Commissione per il gratuito patrocinio, perché all’istanza di ammissione era stata allegata un’autocertificazione concernente il non superamento del limite reddituale, non corredata dalla prescritta copia del documento di identità. Il fondamento della decisione è dunque di merito, non processuale.

La Corte richiama il consolidato principio secondo cui è necessario contestare specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata, citando Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 e Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024. Poiché la censura non attinge in alcuna parte il fondamento della decisione, il ricorso è inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione della palese inconsistenza delle argomentazioni, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione, come confermato da Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022 e Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023. La Corte dà infine atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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