Decreto abnorme del giudice delegato impugnabile con il reclamo fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 21954 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento decisorio affetto da inesistenza giuridica o da nullità radicale, perché emesso da un giudice carente di potere o qualificabile come abnorme, può essere fatto valere in ogni tempo con un’azione di accertamento negativo, ma anche tempestivamente con gli ordinari mezzi di impugnazione, ove sussista l’interesse all’espressa rimozione dell’atto processuale efficace. Tale interesse coincide con quello del sistema a espellere dall’ordinamento i provvedimenti errati o abnormi. Ne consegue che il tribunale fallimentare, investito del reclamo avverso il decreto di inammissibilità adottato dal giudice delegato in violazione dell’art. 101 legge fall., non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve pronunciarsi applicando il principio che impone di dichiarare l’inesistenza del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Un creditore ha proposto domanda di insinuazione tardiva al passivo di una procedura fallimentare, per un credito di rilevante importo. Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendola tardivamente depositata per causa imputabile al creditore e, in ogni caso, prescritto il credito. Il creditore ha proposto reclamo ex art. 26 legge fall. dinanzi al Tribunale, che lo ha dichiarato inammissibile richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9692/2002: il reclamo endoconcorsuale non rientrerebbe tra i «mezzi previsti dal codice di rito» ai quali la pronuncia delle Sezioni Unite riserva la dichiarazione di inesistenza.
Il creditore ha impugnato il decreto con regolamento di competenza e, in subordine, con ricorso straordinario ex art. 111, comma settimo, Cost. La questione arriva alla Cassazione per stabilire se il rimedio esperibile avverso il provvedimento inesistente sia soltanto quello codicistico o anche il reclamo fallimentare.
La Motivazione della Corte
La Corte qualifica preliminarmente il ricorso come ordinario, escludendo che integri un regolamento di competenza, e respinge la richiesta di riunione ad altro procedimento, non sussistendone i presupposti. Nel merito, i due motivi — erronea applicazione dell’art. 161, secondo comma, c.p.c. e contraddittorietà della motivazione — sono trattati congiuntamente e accolti.
Il ragionamento muove da un dato pacifico. La procedura fallimentare era stata aperta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, sicché la domanda di insinuazione tardiva restava soggetta all’art. 101 legge fall. nel testo anteriore alla riforma. In presenza di contestazione del credito da parte del curatore, il giudice delegato avrebbe dovuto provvedere all’istruzione della causa ai sensi degli artt. 175 e ss. c.p.c. e rimettere la decisione al collegio. Ha invece pronunciato direttamente un decreto di inammissibilità, provvedimento inesistente perché abnorme.
Il Tribunale ha ritenuto di applicare il principio delle Sezioni Unite n. 9692/2002 per escludere che il reclamo fallimentare rientri tra i mezzi utilizzabili. La Corte corregge questa lettura. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata — Cass. n. 3810/2022, Cass. n. 9910/2021, Cass. n. 27428/2009 — l’inesistenza giuridica del provvedimento decisorio può essere dedotta in ogni tempo con azione di accertamento negativo, ma ciò non esclude che la parte possa farla valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, stante l’interesse all’espressa rimozione di un atto processuale efficace (Cass. n. 10784/1999, Cass. n. 13171/2004, Cass. n. 26040/2005).
La formula usata dalle Sezioni Unite — «il giudice dinanzi al quale esso venga impugnato con uno dei mezzi previsti dal codice di rito» — va intesa in senso omnicomprensivo, come riferimento all’accesso agli strumenti di gravame, non come esclusione del rimedio impugnatorio proprio del diritto fallimentare. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto pronunciarsi nel merito del reclamo, dichiarando l’inesistenza del decreto, anziché emettere una pronuncia di inammissibilità.
La Corte ribadisce infine il criterio ermeneutico delle norme processuali, che devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, una decisione di merito, restando gli esiti inutili del processo un’ipotesi residuale (Sez. Un. n. 27199/2017). Il ricorso è accolto, il decreto cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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