Rimborso spese di accesso del medico convenzionato è reddito tassabile (Cass. civ. Sez. V n. 25254 del 12.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese di accesso alla sede di lavoro situata in un Comune diverso da quello di residenza, corrisposto al medico ambulatoriale convenzionato e determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle indennità percepite per le trasferte di cui all’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986. Esso non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente. Non integra un rimborso analitico di spese effettivamente documentate, né una prestazione di trasporto collettivo. La voce rientra pertanto tra le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro ed è soggetta a imposizione fiscale.

Il Fatto

Il contribuente, medico ambulatoriale presso una struttura sanitaria pugliese, aveva percepito somme a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere gli ambulatori esterni al proprio Comune di residenza. La richiesta di rimborso delle imposte versate su tali somme, per gli anni di imposta dal 2012 al 2014, era stata respinta dall’amministrazione finanziaria.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, qualificando l’indennità come voce fissa e forfettaria della retribuzione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, aveva accolto l’appello del contribuente, riconoscendo all’emolumento funzione restitutoria e non retributiva. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La questione verte sulla riconducibilità del rimborso forfettario delle spese di accesso alla sede di lavoro extracomunale alle ipotesi derogatorie del reddito da lavoro dipendente. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 51 d.P.R. n. 917/1986, che al primo comma enuncia il principio di onnicomprensività e nei commi da 5 a 8 prevede parziali non concorrenze per le indennità legate a spostamenti temporanei.

La Corte richiama il proprio orientamento che aveva in passato ravvisato natura non reddituale degli emolumenti, purché determinati con specifica parametrazione al chilometraggio e al costo del carburante, e non con criterio forfettario (Cass. Sez. 6-5 n. 6793 del 2015; Cass. n. 30624 del 2021; Cass. n. 8489 del 2020). Tali precedenti risultano però tutti calibrati sulla previsione dell’art. 51, comma 5, Tuir, riferita ai trasfertisti occasionali.

Il Collegio distingue nettamente la fattispecie della trasferta — spostamento temporaneo comandato dal datore di lavoro in luogo diverso dalla sede abituale — dall’attività svolta ordinariamente dal medico in ambulatori esterni. L’istituto della trasferta fuori dal Comune trova autonoma e diversa disciplina nell’art. 32 dell’Accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, che configura un emolumento forfetario aggiuntivo per l’attività esterna, fattispecie differente da quella dell’art. 35 d.P.R. n. 271/2000 richiamato in ricorso.

Il rimborso in esame non è neppure riconducibile alla deroga dell’art. 51, comma 2, lett. d), Tuir, relativa alle prestazioni di trasporto collettivo, poiché gli spostamenti individuali del professionista non integrano tale ipotesi. Ne consegue che l’emolumento non gode di alcuna esenzione e concorre alla formazione del reddito imponibile.

La Corte richiama infine la recente Cass. n. 2124 del 2024, che ha enunciato il principio della piena tassabilità del rimborso forfettario delle spese di accesso. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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