Notifica diretta per posta dell’avviso di accertamento esecutivo e delega di firma (Cass. civ. Sez. V n. 21972 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, non deroga alla regola generale dell’art. 14 legge n. 890 del 1982: l’avviso di accertamento esecutivo può essere notificato direttamente a mezzo posta dagli uffici finanziari. La facoltà di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prevista per gli atti rideterminativi, non incide sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento né ne vieta la notificazione diretta. La delega di firma conferita dal titolare dell’ufficio ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni: non richiede l’indicazione nominativa del delegato, né della durata, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita.

Il Fatto

Una società impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Catania due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, relativi alle annualità 2009 e 2010, contestando la nullità della notificazione a mezzo posta, il difetto di sottoscrizione, la decadenza dal potere accertativo e la duplicazione d’imposta.

La C.T.P. accoglieva i ricorsi e annullava gli atti per invalidità della sottoscrizione, ritenendo che la delega prodotta dall’ufficio non indicasse ragioni né termine di validità. La C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva l’appello dell’Agenzia, riteneva la notifica diretta a mezzo posta ammissibile e la delega sufficiente, accogliendo solo il motivo sulla duplicazione d’imposta. Contro tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla tardività dell’appello, il Collegio verifica la tempestività della notifica: dall’avviso di ricevimento emerge il timbro postale del 25 settembre 2017, data di scadenza del termine semestrale ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., prorogato per la coincidenza con il sabato.

Sul secondo motivo, concernente il presunto difetto di sottoscrizione, la Corte conferma l’indirizzo secondo cui la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni, realizzando un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna. L’atto resta imputabile all’organo delegante e può essere attuato mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa o di durata. Richiama sul punto Cass. n. 11013 del 2019, Cass. n. 28850 del 2019 e Cass. n. 8814 del 2019.

Sul terzo motivo, la Corte affronta il nodo centrale: la notificazione degli avvisi esecutivi direttamente a mezzo posta. Il Collegio esclude che l’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 comporti deroga all’art. 14 legge n. 890 del 1982, che resta regola generale e non è in rapporto di sussidiarietà con l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973. La facoltà di notifica a mezzo raccomandata riguarda gli atti rideterminativi e non incide sulle modalità di notificazione degli avvisi primari. Conforme Cass. n. 27634 del 2020.

I motivi quarto e quinto, sull’indebita deduzione delle quote di ammortamento, sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità: la ricorrente non ha riportato i contenuti dell’avviso né del P.V.C., rendendo impossibile l’esame delle censure. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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