Borse di studio dei medici specializzandi non soggette ad adeguamento triennale (Cass. civ. Sez. III n. 8105 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995, e dalle successive disposizioni di blocco. La Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991. La questione di legittimità della misura della remunerazione, prospettata come contrasto con il diritto comunitario, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ..
Il Fatto
I ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero a una scuola di specializzazione post lauream dopo il 1991. Durante la frequenza percepirono una borsa di studio di importo fissato dal d.lgs. n. 257 del 1991. Essi convennero le amministrazioni statali competenti sostenendo che quell’importo non costituisse la remunerazione adeguata imposta dalla Direttiva 93/16/CEE e chiesero il risarcimento del danno da tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificato in una somma per ogni anno di corso.
La domanda fu rigettata in primo grado e in appello, con accoglimento del gravame solo sulla quantificazione delle spese. I soccombenti proposero ricorso unitario per cassazione, articolato in due motivi. La causa fu rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla spettanza dell’adeguamento triennale della borsa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni distinte. La prima riguarda la dedotta inadeguatezza originaria della borsa rispetto al parametro comunitario. La seconda riguarda la pretesa inadeguatezza sopravvenuta, conseguente al mancato aggiornamento nel tempo dell’importo.
Sul primo profilo, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. Gli iscritti negli anni antecedenti restano soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sotto il profilo ordinamentale ed economico. La Direttiva 93/16/CEE, si precisa, non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo sulla misura della borsa di studio. Il Collegio richiama sul punto numerose pronunce conformi, tra cui Sez. 6-3, Ordinanza n. 13445 del 2018 e la sentenza capostipite Sez. L, Sentenza n. 4449 del 2018.
Sul secondo profilo, il motivo è infondato. Le Sezioni Unite n. 20006 del 19.07.2024, cui era stata devoluta la questione, hanno stabilito che l’importo delle borse dei medici specializzandi iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale. Il blocco dell’aggiornamento è previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, da una serie di disposizioni normative che si sono succedute nel tempo.
Pertanto, la scelta legislativa di non aggiornare l’importo non rende la borsa “inadeguata” e non configura alcun contrasto con il diritto comunitario. Il ricorso è quindi rigettato. Quanto alle spese, il Collegio esclude la compensazione integrale richiesta dai ricorrenti, poiché la questione dell’adeguamento triennale non è mai stata materia di dubbio nella giurisprudenza di legittimità fino alla decisione isolata di rimessione alle Sezioni Unite. Ritiene perciò equo compensare le spese nella misura di un sesto, ponendo i restanti cinque sesti a carico dei ricorrenti. Il giudizio è dichiarato estinto nei confronti del ricorrente che ha rinunciato al ricorso, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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