Diritto all’assunzione nel cambio di appalto e prova dei 240 giorni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18928 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore degli appalti soggetti a frequenti mutamenti di gestione, la clausola sociale che riconosce al lavoratore il diritto all’assunzione presso l’impresa subentrante presuppone la prova della maturazione di un’anzianità di 240 giorni presso il cantiere al momento del subentro. Tale prova incombe sul lavoratore che invoca il diritto, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, cod. civ., e non è sostituita né dagli esiti degli incontri tra le società coinvolte, il committente e le organizzazioni sindacali, né dagli elenchi del personale predisposti dalla società uscente. L’obbligo di assunzione non è tuttavia condizionato all’adempimento degli obblighi procedimentali di comunicazione tra imprese: il diritto resta integro, ma il suo accertamento giudiziale passa attraverso il rigoroso riscontro del requisito di anzianità.
Il Fatto
Un lavoratore chiedeva di accertare il proprio diritto a essere assunto alle dipendenze della società subentrante nel medesimo appalto, ai sensi dell’art. 6 del CCNL di settore, sostenendo di aver maturato il requisito dei 240 giorni nel periodo compreso tra il 12 settembre 2016 e il 28 ottobre 2017. Domandava inoltre la condanna della società all’assunzione immediata e al pagamento delle mensilità maturate nel frattempo.
Il tribunale rigettava la domanda, valorizzando il dato formale degli elenchi del personale addetto al cantiere. La Corte d’appello confermava il rigetto, ritenendo che il lavoratore non avesse provato il requisito di anzianità e che gli elenchi della società uscente, cristallizzando la composizione del personale, escludessero la sua presenza anteriore al subentro. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 6 del CCNL e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere il giudice di merito attribuito rilievo alle comunicazioni preliminari tra impresa uscente e subentrante. Il motivo è infondato: la Corte territoriale ha affermato esattamente il contrario, ossia che quelle comunicazioni non rilevano in sé, contando solo il diritto all’assunzione fondato sulla prova dell’anzianità di 240 giorni.
La Corte chiarisce che la valorizzazione degli elenchi e delle comunicazioni è rimasta sul piano probatorio e non ha sconfinato sul piano costitutivo del diritto all’assunzione. Non vi è dunque contrasto con l’orientamento richiamato nella memoria del ricorrente, secondo cui l’obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrante resta integro anche in mancanza degli adempimenti di comunicazione. Nel caso concreto la domanda è stata respinta non per difetto di formalizzazione, ma perché il lavoratore non aveva provato l’anzianità richiesta, che anzi doveva escludersi dalla documentazione in atti.
Il secondo, terzo e quarto motivo — che denunciavano errori di valutazione delle prove e vizi di motivazione — sono dichiarati inammissibili. Essi criticano in sostanza il giudizio di fatto, pur formalmente invocando la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 132, comma 2, cod. proc. civ..
La Corte ribadisce che gli accertamenti di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità oltre i limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e dai successivi arresti conformi. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice ometta di valutare risultanze di cui la parte abbia dedotto la decisività, ovvero ponga a base della decisione fatti erroneamente ritenuti notori o di scienza personale. La motivazione apparente è quella che non consente di percepire il fondamento della decisione, non essendo sufficiente il semplice difetto di sufficienza dell’argomentazione. Nel caso di specie il percorso logico che sostiene il decisum è ben espresso e non presenta alcuno dei vizi denunciati. Il ricorso è respinto, con condanna del soccombente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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