Crediti societari accertati e successione agli ex soci dopo la cancellazione (Cass. civ. Sez. II n. 16067 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e il venir meno della capacità di stare in giudizio. Quando ciò avviene nella pendenza di un giudizio, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci, quali successori a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. Il fenomeno successorio opera per i diritti e i beni compresi nel bilancio di liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi. Il credito già accertato giudizialmente, iscritto in bilancio e oggetto di riparto tra i soci, non costituisce mera pretesa e si trasmette agli ex soci.
Il Fatto
Una società in nome collettivo conveniva in giudizio il titolare di una ditta individuale chiedendo la condanna al pagamento del residuo corrispettivo di un contratto di subappalto relativo a impianti tecnologici realizzati presso una committente. Il Tribunale di Bari – Sez. stralcio di Rutigliano accoglieva la domanda condannando il convenuto al pagamento del saldo.
Il soccombente proponeva appello, che la Corte d’Appello di Bari rigettava. Nel frattempo la società era stata cancellata dal registro delle imprese e i soci avevano proseguito il giudizio. Il ricorrente censurava la sentenza per aver ritenuto trasmissibile ai soci il credito accertato in primo grado, deducendo la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente perché pongono la stessa questione: la trasmissione ai soci, a titolo di successione universale, di un credito societario. La Corte li ritiene entrambi infondati, muovendo dalla regola per cui la cancellazione della società di persone ne determina l’estinzione, con trasferimento automatico della legittimazione ai soci quali successori a titolo universale, partecipi della comunione sui beni residuati o sopravvenuti.
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, che distingue le sopravvenienze «certe» da quelle «incerte». Le prime, oggetto di successione a favore degli ex soci, sono individuabili attraverso l’iscrizione al bilancio di liquidazione; le seconde, qualificate come mere pretese, si estinguono per rinuncia tacita con l’estinzione della società, privilegiando la rapida conclusione del procedimento estintivo.
La Corte chiarisce che chi agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata ha l’onere di allegare e provare la propria qualità di avente causa, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione o come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di rinuncia.
Nel caso concreto il credito non è una sopravvenienza incerta: risultava dal bilancio, tanto che su di esso erano state emesse le fatture del 2013. A completamento del dato contabile interviene il verbale di assemblea valorizzato dalla Corte d’Appello, che contiene una clausola di ripartizione del credito quantificato tra i soci in parti uguali.
Il terzo motivo, che denuncia motivazione apparente e violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile: maschera una richiesta di revisione del convincimento di merito. Il quarto motivo è infondato perché presuppone erroneamente la prova piena di un accordo sul corrispettivo; una volta accertata l’assenza di accordo, la Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 1657 cod. civ.
Nota della Redazione
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