Studi di settore, motivazione per relationem e giudicato esterno tra periodi d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 9561 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se riferita a una sentenza già passata in giudicato tra le parti, ovvero se riproduce autonomamente i contenuti mutuati, rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica e conservando autosufficienza. In difetto, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendo individuabili le ragioni poste a fondamento del dispositivo. L’autonomia degli atti di imposta tra periodi fiscali diversi è la regola e può essere superata solo dimostrando la continuità e l’oggettività di elementi caratterizzanti la fattispecie. L’accertamento con studi di settore integra un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento, ma nasce in esito al contraddittorio obbligatorio con il contribuente.

Il Fatto

Una società operante nel settore dell’edilizia riceveva un avviso di accertamento fondato sul sistema statistico degli studi di settore per l’anno di imposta 2005. Nel contraddittorio preventivo la contribuente contestava la crisi del settore, l’inattendibilità della statistica e richiamava pronunce favorevoli relative all’anno di imposta precedente.

Il giudice di primo grado accoglieva le ragioni della contribuente. La Commissione tributaria regionale riformava integralmente la decisione, confermando l’impianto impositivo: rilevava l’assenza di critico apprezzamento delle pronunce favorevoli, l’autonomia degli atti di imposta, giustificata dal diverso andamento societario tra la fase di costruzione e quella di vendita degli immobili, e l’irrilevanza dei valori OMI. La società ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza impugnata non avesse recepito i principi della succinta motivazione propri delle pronunce tributarie. La Corte respinge la censura: altro è la succinta motivazione, altro è il recepimento acritico di una diversa pronuncia.

La Suprema Corte richiama il principio secondo cui la motivazione per relationem è legittima soltanto se si riferisce a una sentenza già passata in giudicato tra le parti, ovvero riproduce la motivazione di riferimento, autonomamente e autosufficientemente recepita e vagliata (Cass., S.U. n. 14815/2008). La sentenza è invece nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando si limita alla mera indicazione della fonte di riferimento, non consentendo di individuare le ragioni del dispositivo (Cass. VI-5 n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

Sotto altro profilo, la Corte ribadisce che l’autonomia degli atti di imposta può essere superata solo dimostrando la continuità e l’oggettività di determinati elementi caratterizzanti la fattispecie: qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, l’accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, su un punto fondamentale comune, preclude l’esame dello stesso punto nell’altro giudizio, ove gli elementi costitutivi, estendendosi a più periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. VI-5 n. 18875/2016). Nel caso concreto la sentenza impugnata aveva però distinto l’anno di costruzione degli immobili da quello di vendita, diverso essendo lo sforzo economico e il profitto di una società di costruzioni.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 53 Cost., degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 113 e 116 cod. proc. civ. e del d.l. n. 81/2007, contestando la rilevanza meramente presuntiva degli studi di settore. La Corte, richiamando Cass. V n. 24931/2022, conferma che l’accertamento standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce solo in esito al contraddittorio obbligatorio, pena la nullità dell’accertamento. Il contribuente ha l’onere di provare le condizioni che giustificano l’esclusione dagli standards o la specifica realtà dell’attività; il giudice tributario può liberamente valutare l’applicabilità degli standards e la controprova offerta.

Poiché la fase procedimentale e quella giurisdizionale si sono concluse con una prevalenza probatoria a favore dell’Ufficio, che assurge a prova piena, il ricorso è infondato e viene rigettato; le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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