Licenziamento disciplinare del dirigente: correlazione tra contestazione e sanzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22024 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, la contestazione dell’addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore e non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall’azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro; è pertanto sufficiente che questi indichi la fonte della sua conoscenza. La necessaria correlazione tra addebito e sanzione è garantita quando le condotte poste a fondamento della sanzione espulsiva non differiscono, nella sostanza fattuale, da quelle contestate. È irrilevante la qualificazione giuridica data alla condotta, poiché ciò che conta sono i contenuti concreti di ciò che è stato fatto, detto o proposto. Spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni, individuare i fatti certi e apprezzarne gravità, precisione e concordanza; alla Corte di cassazione è riservato il solo controllo sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento.

Il Fatto

Un dirigente, con funzioni di direttore generale e amministratore delegato di una società, è stato licenziato per giusta causa nel marzo 2018. La società gli aveva contestato di avere incaricato un collaboratore di richiedere a due fornitori il pagamento di importi aggiuntivi, extra contratto, pari al 5% delle commesse, suggerendo altresì l’ammontare delle somme da indicare nelle offerte, a fronte della promessa del buon esito delle trattative.

Il tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento; la Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo integrata la prova dell’addebito attraverso una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti e giustificata la sanzione espulsiva. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, il secondo dei quali esaminato con priorità per ragioni logiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse tratto la prova del fatto ignoto da elementi privi dei requisiti di legge, e la violazione dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970, per avere i giudici di merito utilizzato fatti estranei alla contestazione e ritenuto integrata una condotta di “interferenza” a fronte di un addebito di corruzione o tentativo di corruzione.

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del controricorso per asserita carenza dei poteri del procuratore speciale della società, rilevando che la procura notarile comprendeva espressamente la facoltà di rappresentare la società avanti la magistratura del lavoro in ogni sede e grado, con i più ampi poteri, compresi quelli di nominare avvocati e procuratori.

Nel merito del secondo motivo, la Corte ha osservato che il nucleo dell’addebito era di avere “incaricato” il collaboratore di richiedere ai fornitori importi aggiuntivi, secondo le modalità dettagliatamente descritte nella lettera di contestazione. Ha precisato che non ha rilievo l’esatta qualificazione dell’attività in termini di interferenza o tentativo di corruzione, perché ciò non muta la portata e la sostanza dell’addebito: la contestazione, la lettera di licenziamento e la decisione di appello sono incentrate non sull’aspetto qualificatorio, ma sui contenuti concreti di ciò che è stato fatto, detto o proposto ai fornitori. I principi in materia di correlazione tra addebito e sanzione, già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, risultano pertanto rispettati.

Quanto ai fatti relativi ad altre procedure di gara, la Corte ha chiarito che essi non rientravano tra quelli contestati ma sono stati esaminati dai giudici di merito unicamente a fini probatori, per trarne elementi o argomenti di prova, senza alcuna lesione del diritto di difesa, avendo la società indicato nella lettera di contestazione le fonti di conoscenza degli addebiti.

Anche il primo motivo è stato rigettato. La Corte ha ribadito che spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni, individuare i fatti certi, apprezzarne rilevanza, attendibilità e concludenza; al giudice di legittimità compete solo la verifica sul rispetto dei principi che regolano la prova per presunzioni e sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento, non potendosi tradurre in un nuovo accertamento. Le censure del ricorrente, dirette a criticare la valutazione dei singoli indizi e l’inferenza complessiva, senza evidenziare deviazioni rispetto a criteri di razionalità o alla regola dell’id quod plerumque accidit, restano confinate nell’apprezzamento di merito. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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