Iscrizione obbligatoria al Fondo nazionale di previdenza per giornalisti (Cass. civ. Sez. Lav. n. 28976/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10 del regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani, sono iscritti al Fondo gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia o meno un’agenzia di stampa e che il dipendente sia o meno addetto allo svolgimento diretto di attività giornalistica, potendo rilevare anche attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie. Nel rito del lavoro, la domanda che il resistente intenda formulare nei confronti di altro resistente va qualificata come riconvenzionale trasversale e può essere proposta negli stessi termini e limiti di quest’ultima. La sentenza che dichiara l’inammissibilità della domanda riconvenzionale per ragioni di competenza è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, non con appello.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente di una società (s.p.a., gestore di un’agenzia di stampa) agiva in giudizio per ottenere l’iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani e il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. per la mancata contribuzione. La società si difendeva eccependo che il lavoratore non aveva i requisiti per l’iscrizione, in quanto la sua attività non era giornalistica e la società non era un’impresa editrice di quotidiani. Il Fondo, costituitosi, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della società e del lavoratore per l’accertamento dell’obbligo contributivo. Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda del lavoratore, dichiarava inammissibile la riconvenzionale del Fondo e rigettava la domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1779/2018, rigettava sia l’appello principale della società che quello incidentale del Fondo, confermando la decisione di primo grado. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi; il Fondo proponeva ricorso incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Quanto al ricorso principale, la Corte esamina i cinque motivi, dichiarandoli inammissibili. Il primo motivo (nullità della domanda ex art. 2116 c.c.) è inammissibile perché la società non ha interesse a dolersi dell’esito di una domanda non proposta contro di essa. Il secondo motivo (mancata prova dei requisiti contributivi) è inammissibile perché la società non riporta gli atti difensivi e non critica la ratio decidendi alternativa della Corte d’appello. Il terzo motivo (interpretazione del contratto) è inammissibile perché la Corte territoriale ha interpretato il regolamento del Fondo in modo coerente, e la società prospetta una diversa interpretazione non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo (rifiuto del Fondo di assumere l’obbligo) è inammissibile perché la sentenza impugnata ha espressamente accertato l’assenza di tale rifiuto. Il quinto motivo (omesso esame della qualificazione come agenzia di stampa) è inammissibile per la c.d. doppia conforme, non avendo la società indicato le divergenze tra le motivazioni di primo e secondo grado.
Quanto al ricorso incidentale del Fondo, la Cassazione lo dichiara inammissibile. Il Fondo censura la sentenza nella parte in cui aveva confermato l’inammissibilità della sua domanda riconvenzionale. La Corte richiama l’art. 10 del regolamento del Fondo: l’iscrizione è obbligatoria per i lavoratori il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria, a prescindere dalla natura dell’impresa o dalla mansione specifica. La Corte d’appello aveva correttamente applicato tale principio. Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, la Corte rileva che la sentenza di primo grado che dichiara inammissibile una domanda riconvenzionale per ragioni di competenza è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c.), non con appello. Il Fondo, avendo proposto appello, ha utilizzato il mezzo di impugnazione sbagliato, e la Corte d’appello ha correttamente confermato tale inammissibilità. La Cassazione enuncia il principio che, nel rito del lavoro, la sentenza che dichiara l’inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di competenza attiene unicamente alla competenza, anche se il giudice ha proceduto a una qualificazione giuridica del rapporto; il resistente soccombente deve proporre regolamento necessario di competenza, non appello.
Implicazioni Pratiche
- Verifica dell’obbligo di iscrizione al Fondo: l’avvocato del lavoratore o dell’impresa deve verificare se il rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale di categoria dei giornalisti (CCNL), a prescindere dalla qualificazione formale dell’impresa (es. agenzia di stampa, casa editrice) e dalla mansione specifica (giornalistica o anche amministrativa/commerciale). L’iscrizione al Fondo è obbligatoria per tutti i dipendenti che rientrano nell’ambito di applicazione del CCNL.
- Impugnazione della declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale: l’avvocato del resistente che vede dichiarata inammissibile la propria domanda riconvenzionale per ragioni di competenza deve proporre regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., entro il termine di trenta giorni, e non appello. L’appello è inammissibile, anche se il giudice di primo grado ha qualificato il rapporto ai fini della competenza.
- Proposizione della riconvenzionale trasversale nel rito del lavoro: l’avvocato del resistente che intenda proporre domanda nei confronti di un altro resistente (cd. riconvenzionale trasversale) deve osservare le stesse forme e termini della riconvenzionale ordinaria, ai sensi dell’art. 418 c.p.c., proponendola tempestivamente nella comparsa di risposta, senza necessità di ulteriore citazione, fermo restando il rispetto dei termini a difesa.
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Nota della Redazione
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